CCNL Metalmeccanica Artigianato: siglato il rinnovo

Nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore 

In data 10 gennaio 2024 Conflavoro-Pmi, Fesica-Confsal con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Artigianato scaduto lo scorso 31 luglio 2023. La nuova disciplina contrattuale decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e regola i rapporti di lavoro subordinato per i lavoratori del comparto.
Tra le novità più importanti rilevano i nuovi minimi retributivi nonché gli acconti salariali a titolo di anticipazione riassorbibile di futuri aumenti contrattuali.
Settore metalmeccanica e installazione impianti

Livello Minimi Acconti al 1°gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
1 1.834,80 63,00 1.897,80 58,00 1.955,80
2 1.707,20 58,60 1.765,80 54,00 1.819,80
3 1.612,05 55,50 1.667,55 51,00 1.718,55
4 1.550,10 53,20 1.603,30 49,00 1.652,30
5 1.461,05 50,20 1.511,25 46,20 1.557,45
6 1.407,20 48,30 1.455,50 44,50 1.500,00
7 1.341,90 46,10 1.388,00 42,50 1.430,50

Altresì, per quanto riguarda il livello 1° è da corrispondere ai lavoratori appartenenti a tale inquadramento un’indennità di funzione pari a 50,00 euro.
Settore orafi, argentieri e affini

Livello Minimi Acconti al 1° gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
1 1.836,30 63,00 1.899,30 58,00 1.957,30
2 1.710,85 59,00 1.769,85 54,00 1.823,85
3 1.557,35 53,30 1.610,65 49,10 1.659,75
4 1.464,70 50,20 1.514,90 46,20 1.561,10
5 1.408,45 48,20 1.456,65 44,50 1.501,15
6 1.335,40 45,80 1.381,20 42,20 1.423,40

Ai lavoratori inquadrati al 1° livello è da aggiungere l’indennità di funzione pari a 50,00 euro.
Settore odontotecnici

Livello Minimi Acconti al 1° gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
1 1.721,65 62,15 1.783,80 57,20 1.841,00
2 1.630,85 59,00 1.689,85 54,20 1.744,05
3 1.474,20 53,30 1.527,50 49,00 1.576,50
4 1.388,05 50,20 1.438,25 46,20 1.484,45
5 1.329,35 48,10 1.377,45 44,20 1421,65
6 1.279,05 46,20 1.325,25 42,50 1.367,75

Al livello 1° è da erogare anche un’indennità di funzione di 50 euro.
Settore restauro artistico di beni culturali

Livello Minimi Acconti al 1° gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
Q Super 2.458,50 75,70 2.534,20 69,70 2.603,90
Q 2.458,50 75,70 2.534,20 69,70 2.603,90
1 2.308,50 71,10 2.379,60 65,50 2.445,10
2 1.775,60 54,75 1.830,35 50,30 1.880,65
3 1.650,05 50,90 1.700,95 46,85 1.747,80
4 1.627,60 50,15 1.677,75 46,15 1.723,90
5 1.525,60 47,00 1.572,60 43,30 1.615,90
6 1.456,70 45,00 1.501,70 41,35 1.543,05

Per il comparto restauro artistico di beni culturali ai lavoratori inquadrati al livello Quadro Super è da aggiungere l’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili.
Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato al 4° livello viene erogata un’indennità di ruolo strategico di 100,00 euro mensili.

Gli acconti presenti nelle tabelle vengono versati a titolo di anticipazione riassorbibile dei futuri aumenti contrattuali. Per il personale assunto a tempo parziale tali acconti vengono riproporzionati in base all’orario lavorativo prestato, mentre per quanto riguarda gli apprendisti vengono applicate le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione.

CIPL Edilizia Industria Imperia: definito l’EVR per il 2024

CIPL Edilizia Industria Imperia: definito l’EVR per il 2024

L’EVR viene erogato ai lavoratori dell’edilizia dal 1° gennaio 2024 

Il 24 gennaio scorso, l’Ance Imperia e le Parti sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si sono incontrate per dare corso agli adempimenti previsti dall’ accordo di rinnovo del 29 luglio 2022 relativo al CIPL Edilizia Industria, al fine di determinare l’importo dell’EVR, con decorrenza 1° gennaio 2024. Dopo aver esaminato i parametri congiunturali contrattualmente stabiliti e riscontrando, sulla base del confronto tra il triennio 2023-2022-2021 e il triennio 2022-2021-2020, l’esito positivo degli indicatori che determinano l’Elemento variabile della retribuzione, hanno definito i valori dell’emolumento riportati in tabella.

Livelli e Categorie Calcolo EVR territoriale  Raffronto parametri aziendali 
Minimo paga 1° marzo 2022 EVR mensile 2,00% EVR orario (mensile/173) 2 Positivi EVR territoriale intero 1 Positivo EVR territoriale al 50% 2 Negativi EVR non erogato
mensile orario mensile orario
7° Livello

(1^ super)

1.894,71 37,89 0,22 37,89 0,22 18,95 0,11
6° Livello

(1^ categoria)

1.705,23 34,10 0,20 34,10 0,20 17,05 0,10
5° Livello

(2^ categoria)

1.421,02 28,42 0,16 28,42 0,16 14,21 0,08
4° Livello

(assist. tecnico) operaio 4 liv.

1.326,31 26,53 0,15 26,53 0,15 13,26 0,08
3° Livello

(3^ categoria) operaio specializ.

1.231,56 24,63 0,14 24,63 0,14 12,32 0,07
2° Livello

(4^ categoria) operaio qualificato

1.108,41 22,17 0,13 22,17 0,13 11,08 0,07
1° Livello

(4^ cat. 1° impiego) operaio comune

947,36 18,95 0,11 18,95 0,11 9,47 0,06

CIPL Edilizia Cooperative Perugia: determinato l’EVR 2024 per i lavoratori del settore

Definito l’Elemento variabile della retribuzione 2024

Il 12 gennaio 2024 Ance Perugia, Legacoop Produzione e Servizi, Fillea-Cgil Umbria, Filca-Cisl Umbria e Feneal-Uil Umbria hanno sottoscritto il verbale di accordo con cui è stata definita la modalità di erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per quest’anno.
Le Parti firmatarie hanno proceduto al confronto dei parametri territoriali, realizzando la comparazione degli ultimi tre anni di riferimento con quello immediatamente precedente.
I parametri sono:
– il numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Perugia (20%);
– il monte salari denunciato alla Casa Edile di Perugia (20%);
– le ore denunciate alla Cassa Edile di Perugia al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro (20%);
– la massa salari su ore lavorate così come risultanti alla Cassa Edile di Perugia (40%).
Dall’analisi effettuata, risulta che tutti i quattro parametri hanno conseguito un valore positivo.
Per quest’anno quindi, le OO.SS. danno atto alla concretizzazione della decorrenza dell’Evr nella misura del 4%.
Difatti, nelle tabelle sottostanti vengono riportati i valori aggiornati di tale emolumento relativo alle province di Perugia e Terni per il 2024.
EVR Operai Perugia – Terni

Livello Minimo Elemento Variabile della Retribuzione
1° liv 5,48 0,22
2° liv. 6,41 0,26
3° liv. 7,12 0,28
4° liv. 7,67 0,31

EVR Impiegati Perugia – Terni

Livello Minimo Elemento Variabile della Retribuzione
1° liv 947,36 37,89
2° liv. 1108,41 44,34
3° liv. 1231,56 49,26
4° liv. 1326,31 53,05
5° liv. 1421,02 56,84
6° liv. 1705,23 68,21
7° liv. 1894,71 75,79
Quadri 1894,71 75,79

 

Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico: le istanze di riesame

Fornite le istruzioni, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande (INPS, messaggio 5 febbraio 2024, n. 491).

L’INPS ha comunicato le istruzioni per la presentazione delle istanze relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti per le indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2021 e nell’anno 2022, pari a 550 euro (articolo 2-bis, D.L. n. 50/2022, cosiddetto Decreto Aiuti).

In particolare, le istanze in questione sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti. L’INPS nel messaggio in commento rende note anche le indicazioni per la gestione delle medesime da parte delle proprie strutture territoriali.

I requisiti

In effetti, la norma di interpretazione autentica (articolo 18, comma 1, D.L. n. 145/2023) ha chiarito che la previsione di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti od orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane e che possano fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Decreto Aiuti.

L’articolo 18, comma 2 del D.L. n. 145/2023 ha peraltro previsto anche un’indennità una tantum pari a 550 euro in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.

La gestione delle richieste di riesame

In allegato al messaggio in commento, l’INPS riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione delle indennità e la documentazione che il soggetto interessato deve allegare all’istanza qualora intenda chiedere il riesame (Allegato n. 1 per le domande dell’anno 2022 e Allegato n. 2 per le domande dell’anno 2023). Il termine non perentorio per proporre riesame è di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in questione (o dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione.

In particolare, l’utente può fare richiesta di riesame attraverso il pulsate “Chiedi riesame” disponibile nella sezione “Dati della domanda”, accessibile secondo le indicazioni fornite messaggio in argomento.

La richiesta di riesame prevede l’inserimento di una motivazione e il contestuale invio della relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.

CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali-Anpas: sottoscritto il contratto unificato

Dopo lunghe trattative, le due Associazioni hanno firmato il rinnovo del contratto di lavoro, con adeguamenti economici, più garanzie e tutele 

Dopo mesi di trattative e del pre-accordo firmato il 18 gennaio a Firenze è stato sottoscritto nei giorni scorsi il contratto di unificazione dei CCNL di ANPAS ODV e di Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia relativo al periodo 2020-2022. I Segretari delle OO.SS. di settore hanno affermato che la firma rappresenta un primo importante passo volto alla riduzione dei contratti attualmente applicati, con l’obiettivo di creare un contratto unico di comparto relativo al socio sanitario-assistenziale, del trasporto sanitario e di emergenza urgenza extraospedaliera, e che dovrà ora proseguire avviando la trattativa per il triennio 2023/2025 insieme a Croce Rossa Italiana. 
Il contratto in questione riallinea i minimi tabellari a quelli di Croce Rossa Italiana relativamente alla vigenza 2020-2022 (condizione indispensabile per poter procedere nel percorso di unificazione con CRI). Allinea inoltre alcuni istituti normativi e introduce alcune significative migliorie, a partire dalla maternità al 100% e dall’introduzione di due giorni di permesso retribuito per figli fino a 8 anni di età. Positivi anche alcuni interventi di aggiornamento sui profili professionali e l’aumento delle maggiorazioni per il lavoro supplementare per le lavoratrici e i lavoratori part-time.

Ad integrazione del verbale del 18 gennaio 2024, le Parti Sociali hanno concordato che in merito all’erogazione dell’Una tantum, questa verrà erogata ai lavoratori in forza alla sottoscrizione del CCNL 2020/2022. Detta una tantum verrà corrisposta senza alcuna distinzione di tipologia di contratto e di presenza. I ratei delle tredicesima 2022/2023 saranno erogati con le seguenti decorrenze: il rateo della tredicesima 2022 nella busta paga di aprile 2024, mentre  il rateo della tredicesima 2023 nella busta paga di novembre 2024. 

CCNL Cinematografia Addetti alle Troupes: nuovo incontro per il rinnovo

La discussione si è incentrata sulle questioni economiche: nuovi minimi e banca ore 

Il 30 gennaio si sono riunite le Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Anica,  Ape, Apa al fine di discutere sul rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti per gli addetti alle troupes (tecnici e maestranze) per la produzione di filmati dipendenti da case di produzione cineaudiovisiva.
Innanzitutto è stata discussa la questione economica e i sindacati hanno dichiarato che, a fronte di una vacanza contrattuale di 20 anni, la proposta della controparte datoriale era inadeguata.
Durante l’incontro è stata, inoltre, ribadita l’importanza dell’istituzione di una banca ore e della rilevazione oraria, al fine di accertare una chiara e puntuale verifica delle effettive ore di lavoro. 
Le Parti hanno, infatti, stabilito di definire nella prossima riunione la nuova classificazione professionale, una regolamentazione della rilevazione oraria e della banca ore.

Bonus pubblicità: invio delle dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti realizzati nel 2023

Entro il 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al Bonus pubblicità per l’anno 2023, possono presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nel medesimo anno (Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 8 gennaio 2024).

L’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017 ha istituito, dall’anno 2018, un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’UE in materia di aiuti “de minimis”.

A decorrere dall’anno 2019, il credito dell’imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

 

Possono accedere al beneficio le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

 

In particolare per accedere al suddetto Bonus è necessario inviare:

  • dal 1 al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato;

  • dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo, la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati“, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

Pertanto, c’è tempo fino al 9 febbraio 2024, per i soggetti che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al Bonus pubblicità, per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2023.

Il modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione “Servizi” dell’area riservata, accessibile con SPID, CNS, CIE oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia.

Tutela dell’indotto delle grandi imprese: le misure a favore dei lavoratori dipendenti

Prevista l’integrazione al reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (D.L. 2 febbraio 2024, n. 9).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio il D.L. n. 9/2024 recante le “Disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”.

Il provvedimento, approvato nel Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso ed entrato in vigore il 3 febbraio, stabilisce all’articolo 4 misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. In particolare, per quel che riguarda gli interventi urgenti per fronteggiare eventuali crisi occupazionali dei lavoratori dipendenti dell’indotto delle imprese strategiche, prevede una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa.

Le misure di sostegno per i lavoratori dipendenti

In sostanza (articolo 4, comma 1), ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o  riducono  l’attività lavorativa  in  conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività  lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale viene riconosciuta, per il 2024 nel limite di spesa di 10 milioni di euro, dall’INPS una  integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella  misura  pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, per un periodo non superiore a 6 settimane

Tuttavia, le integrazioni al reddito in questione sono incompatibili con tutti i trattamenti di  integrazione salariale di cui al citato D.Lgs. n. 148/2015 (articolo 4, comma 5). Peraltro, i periodi di utilizzo dell’integrazione al reddito autorizzati non sono  conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione  salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del  D.Lgs. n. 148/20215 e in relazione a queste integrazioni al reddito non è dovuto il contributo addizionale (comma 6). 

Le imprese ammesse

Ma quali sono le aziende che possono rientrare nel concetto di indotto delle imprese strategiche?

Il D.L. n. 9/2024 individua (articolo 4, comma 2) il nesso causale della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nella monocommittenza o nell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi a oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati che costituiscono l’oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all’entrata in vigore del decreto in commento, il 70% del fatturato  complessivo dell’impresa destinataria delle commesse.

Le modalità

Con un apposito accordo quadro tra le associazioni  datoriali e  le associazioni  sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di  sospensione  e riduzione dell’attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori (articolo 4, comma 3), al fine di garantire la continuità aziendale e i più  elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro

In particolare, (articolo 4, comma 4) i datori di  lavoro, previa  comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione  dell’orario di lavoro, dell’entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all’accordo quadro, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di  accesso al trattamento di integrazione al reddito all’INPS, con l’elenco nominativo dei lavoratori interessati e l’indicazione dei periodi  di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti richiesti.

Le integrazioni al reddito in argomento sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine  di
ogni periodo di paga (comma 7). Il relativo importo viene rimborsato dall’INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a  pena  di decadenza (articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n.  148/2015). In alternativa,  i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito  sia  pagato  direttamente dall’INPS  ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

 

CCNL Pesca – Costiera locale: rinnovata la parte economica

 

Con il verbale vengono stabiliti nuovi minimi retributivi dal 1° gennaio 2024 

Il 19 gennaio 2024, le Parti sociali Federpesca, Coldiretti Impresa Pesca, in collaborazione con le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Pesca hanno sottoscritto il verbale di accordo che stabilisce l’erogazione di nuovi minimi retributivi dal 1° gennaio 2024. L’accordo dà seguito a quanto stabilito in precedenza nel verbale di accordo del 23 settembre 2022. L’obiettivo delle Parti è quello di tutelare il potere di acquisto delle retribuzioni e riconoscere il recupero del differenziale per il biennio 2022-2023 con un incremento del 5% da applicare al Minimo Monetario Garantito. L’aumento, che riguarda il personale impiegato nella pesca costiera locale, ravvicinata, mediterranea e oceanica, viene erogato nelle seguenti tranches:

1° gennaio 2024: 2,5%;
1° gennaio 2025: 2,5%.

Costiera Locale
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 – Aumento del 2,5%
Qualifiche Parametro Importo fisso

mensile

13ma e

14ma mensile

Ferie mensile MMG mensile senza TFR MMG mensile

con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps Importo ai fini previdenziali mensile Valore del TFR mensile
Comandante –

Motorista

capopesca

118 1,083.25 euro 242,21 euro 141,29 euro 1.466,75 euro 1.592,34 euro 370,00 euro 1.836,75 euro 125,59 euro
Marinaio polivalente 105 963,91 euro 222,32 euro 129,69 euro 1.315,91 euro 1.431,19 euro 370,00 euro 1.685,91 euro 115,28 euro
Marinaio 102 936,37 euro 217,73 euro 127,01 euro 1.281,11 euro 1.394,00 euro 370,00 euro 1.651,11 euro 112,90 euro
Giovanotto 101 927,19 euro 216,20 euro 126,12 euro 1.269,50 euro 1.381,61 euro 370,00 euro 1.639,50 euro 112,10 euro
Mozzo 100 918,01 euro 214,67 euro 125,22 euro 1.257,90 euro 1.369,21 euro 370,00 euro 1.627,90 euro 111,31 euro
Dal 1° gennaio 2025 – Aumento del 2,5%
Comandante – Motorista capopesca 118 1.109,67 euro 246,61 euro 143,86 euro 1.500,14 euro 1.628,01 euro 370,00 euro 1.870,14 euro 127,87
Marinaio polivalente 105 987,42 euro 226,24 euro 131,97 euro 1.345,63 euro 1.462,94 euro 370,00 euro 1.715,63 euro 117,31
Marinaio 102 959,21 euro 221,53 euro 129,23 euro 1.309,97 euro 1.424,84 euro 370,00 euro 1.679,97 euro 114,87
Giovanotto mozzo 101 949,80 euro 219,97 euro 128,31 euro 1.298,09 euro 1.412,14 euro 370,00 euro 1.668,09 euro 114,06
100 940,40 euro 218,40 euro 127,40 euro 1.286,20 euro 1.399,44 euro 370,00 euro 1.656,20 euro 113,24
Costiera Ravvicinata
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 – Aumento del 2,5%
Qualifiche Parametro Importo fisso

mensile

13ma e 14ma mensile Ferie mensile MMG mensile senza TFR MMG mensile

con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps Importo ai fini previdenziali mensile Valore del

TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 132 1.211,77 euro 263,63 euro 153,78 euro 1.629,19 euro 1.765,88 euro 370,00 euro 1.999,19 euro 136,70 euro
Marinaio polivalente 120 1.101,61 euro 245,27 euro 143,07 euro 1.489,95 euro 1.617,13 euro 370,00 euro 1.859,95 euro 127,18 euro
Marinaio 115 1.055,71 euro 237,62 euro 138,61 euro 1.431,94 euro 1.555,15 euro 370,00 euro 1.801,94 euro 123,21 euro
Giovanotto 103 945,55 euro 219,26 euro 127,90 euro 1.292,71 euro 1.406,40 euro 370,00 euro 1.662,71 euro 113,69 euro
Mozzo 100 918,01 euro 214,67 euro 125,22 euro 1.257,90 euro 1.369,21 euro 370,00 euro 1.627,90 euro 111,31 euro
Dal 1° gennaio 2025 aumento 2,5%
Comandante – Motorista capopesca 132 1.241,33 euro 268,55 euro 156,66 euro 1.666,54 euro 1.805,79 euro 370,00 euro 2.036,54 euro 139,25 euro
Marinaio polivalente 120 1.128,48 euro 249,75 euro 145,69 euro 1.523,91 euro 1.653,41 euro 370,00 euro 1.893,91 euro 129,50 euro
Marinaio 115 1.081,46 euro 241,91 euro 141,11 euro 1.464,48 euro 1.589,92 euro 370,00 euro 1.834,48 euro 125,43 euro
Giovanotto 103 968,61 euro 223,10 euro 130,14 euro 1.321,86 euro 1.437,54 euro 370,00 euro 1.691,86 euro 115,68 euro
Mozzo 100 940,40 euro 218,40 euro 127,40 euro 1.286,20 euro 1.399,44 euro 370,00 euro 1.656,20 euro 113,24 euro

 

Mediterranea o d’altura
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 – Aumento del 2,5%
Qualifiche Parametro Importo fisso mensile 13ma e 14ma mensile Ferie mensile MMG mensile senza TFR MMG mensile

con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps Importo ai fini previdenziali mensile Valore del

TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 146 1.340,32 euro 285,05 euro 166,28 euro 1.791,66 euro 1.939,46 euro 370,00 euro 2.161,66 euro 147,81 euro
Marinaio polivalente 134 1.230,16 euro 266,69 euro 155,57 euro 1.652,42 euro 1.790,71 euro 370,00 euro 2.022,42 euro 138,29 euro
Marinaio 129 1.184,26 euro 259,04 euro 151,11 euro 1.594,41 euro 1.728,73 euro 370,00 euro 1.964,41 euro 134,32 euro
Giovanotto 107 982,29 euro 225,38 euro 131,47 euro 1.339,15 euro 1.456,01 euro 370,00 euro 1.709,15 euro 116,86 euro
Mozzo 104 954,75 euro 220,79 euro 128,80 euro 1.304,34 euro 1.418,82 euro 370,00 euro 1.674,34 euro 114,48 euro
Dal 1 gennaio 2025 – Aumento 2,5%
Comandante – Motorista capopesca 146 1.373,02 euro 290,50 euro 169,46 euro 1.832,98 euro 1.983,61 euro 370,00 euro 2.202,98 euro 150,63 euro
Marinaio polivalente 134 1.260,17 euro 271,69 euro 158,49 euro 1.690,35 euro 1.831,23 euro 370,00 euro 2.060,35 euro 140,88 euro
Marinaio 129 1.213,15 euro 263,86 euro 153,92 euro 1.630,92 euro 1.767,74 euro 370,00 euro 2.000,92 euro 136,82 euro
Giovanotto 107 1.006,25 euro 229,38 euro 133,80 euro 1.369,43 euro 1.488,37 euro 370,00 euro 1.739,43 euro 118,94 euro
Mozzo 104 978,04 euro 224,67 euro 131,06 euro 1.333,77 euro 1.450,27 euro 370,00 euro 1.703,77 euro 116,50 euro
 
Oceanica
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 – Aumento del 2,5%
Qualifiche Parametro Importo fisso mensile 13ma e 14ma mensile Festività mensile Ferie mensile MMG mensile senza TFR MMG mensile con TFR Valore convenzionai e ai fini Inps Importo ai fini previdenziali mensile Valore del TFR mensile
Comandante 310 2.849,47 euro 536,58 euro 681,04 euro 313,00 euro 4.380,10 euro 4.708,77 euro 370,00 euro 4.750,10 euro 328,67 euro
Direttore di macchina 238 2.187,66 euro 426,28 euro 541,04 euro 248,66 euro 3.403,64 euro 3.664,75 euro 370,00 euro 3.773,64 euro 261,11 euro
1° ufficiale 195 1.792,41 euro 360,40 euro 457,43 euro 210,23 euro 2.820,48 euro 3.041,24 euro 370,00 euro 3.190,48 euro 220,76 euro
2° ufficiale 178 1.636,15 euro 334,36 euro 424,38 euro 195,04 euro 2.589,93 euro 2.794,73 euro 370,00 euro 2.959,93 euro 204,81 euro
Nostromo 155 1.424,74 euro 299,12 euro 379,66 euro 174,49 euro 2.278,00 euro 2.461,23 euro 370,00 euro 2.648,00 euro 183,22 euro
Marinaio/Retiere 145 1.332,82 euro 283,80 euro 360,21 euro 165,55 euro 2.142,38 euro 2.316,22 euro 370,00 euro 2.512,38 euro 173,84 euro
Giovanotto 121 1.112,21 euro 247,04 euro 313,55 euro 144,10 euro 1.816,90 euro 1.968,22 euro 370,00 euro 2.186,90 euro 151,32 euro
Mozzo 114 1.047,87 euro 236,31 euro 299,93 euro 137,85 euro 1.721,96 euro 1.866,71 euro 370,00 euro 2.091,96 euro 144,75 euro
Dal 1° gennaio 2025 – Aumento 2,5%
Comandante 310 2.918,95 euro 548,16 euro 695,74 euro 319,76 euro 4.482,61 euro 4.818,37 euro 370,00 euro 4.852,61 euro 335,77 euro
Direttore di macchina 238 2.241,00 euro 435,17 euro 552,33 euro 253,85 euro 3.482,34 euro 3.748,90 euro 370,00 euro 3.852,34 euro 266,56 euro
1° ufficiale 195 1.836,11 euro 367,69 euro 466,68 euro 214,48 euro 2.884,96 euro 3.110,18 euro 370,00 euro 3.254,96 euro 225,22 euro
2° ufficiale 178 1.676,04 euro 341,01 euro 432,82 euro 198,92 euro 2.648,79 euro 2.857,66 euro 370,00 euro 3.018,79 euro 208,88 euro
Nostromo 155 1.459,47 euro 304,91 euro 387,00 euro 177,87 euro 2.329,26 euro 2.516,03 euro 370,00 euro 2.699,26 euro 186,77 euro
Marinaio/Retiere 145 1.365,31 euro 289,22 euro 367,09 euro 168,71 euro 2.190,33 euro 2.367,49 euro 370,00 euro 2.560,33 euro 177,16 euro
Giovanotto 121 1.139,33 euro 251,56 euro 319,28 euro 146,74 euro 1.856,91 euro 2.011,00 euro 370,00 euro 2.226,91 euro 154,09 euro
Mozzo 114 1.073,42 euro 240,57 euro 305,34 euro 140,33 euro 1.759,66 euro 1.907,02 euro 370,00 euro 2.129,66 euro 147,36 euro

 

CCNL Piloti di Elicotteri: raggiunto l’accordo sull’adeguamento salariale

Le Parti Sociali sono giunte ad un accordo per un primo riconoscimento salariale per i dipendenti del settore, che hanno un contratto scaduto da oltre venti anni

Dopo una lunga trattativa e quattro azioni di protesta nazionale portate avanti con lo strumento dello sciopero virtuale, le Parti Sociali sono giunte ad un accordo per un primo riconoscimento salariale per i piloti di elicottero, i quali hanno un contratto scaduto da oltre venti anni. L’accordo raggiunto, affermano le Parti, rappresenta il preambolo per l’avvio della trattativa per il rinnovo del contratto di settore, che possa tener conto delle variazioni della normativa degli ultimi 20 anni, con un notevole aumento di profili professionali richiesto oltre ai diversi impieghi prima non previsti dalla professione, di cui la categoria dei piloti di elicottero si è fatta via via carico.
L’adeguamento economico ottenuto è da considerare, affermano le OO.SS., solo un anticipo sul rinnovo previsto nei prossimi 6 mesi, che andrà a completare la rivalutazione salariale della categoria.