Inserimento lavorativo dei migranti vulnerabili: l’Avviso PUOI PLUS

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende nota l’avvenuta pubblicazione dell’invito ad hoc volto alla presentazione di una proposta progettuale finanziata a valere sul FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione, volta a migliorare i livelli di occupabilità e di autonomia dei migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 dicembre 2023).

L’Avviso ad hoc PUOI PLUS – Azione di sistema per la promozione dell’integrazione socio-lavorativa dei migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi, è stato pubblicato sul Portale Amministrazione Trasparente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nella sezione “Bandi di gara e contratti” del sito del Ministero dell’interno, quale Autorità di Gestione.

 

In particolare, viene chiesto ad ANPALl Servizi Spa, in qualità di Soggetto Proponente e in virtù della natura specifica degli interventi da realizzare, la presentazione di una progettualità a carattere nazionale, volta all’attuazione di un’azione di sistema di durata pluriennale finalizzata a promuovere – su tutto il territorio nazionale – l’inserimento socio-lavorativo dei cittadini di paesi terzi vulnerabili, intervenendo sul rafforzamento del dialogo, della cooperazione, del coordinamento e dell’integrazione – a livello nazionale, regionale e locale – tra i soggetti dei diversi ambiti di competenza (formazione, lavoro, sociale, sanità, ecc.).

 

I progetti dovranno, tra l’altro, definire e implementare, in maniera capillare su tutto il territorio nazionale, percorsi di politica attiva finalizzati a migliorare l’occupabilità e l’inserimento socio-lavorativo di migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi, per facilitarne il processo di piena autonomia e integrazione nella comunità italiana.

 

I destinatari della proposta progettuale, come detto, sono i cittadini di paesi terzi vulnerabili, come i cittadini di Paesi Terzi titolari di protezione internazionale, temporanea e speciale, richiedenti asilo, minori ed ex minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta e/o grave sfruttamento lavorativo e/o violenza di genere.

 

Gli obiettivi specifici dell’intervento sono i seguenti:

 

1) promozione, gestione e monitoraggio dei percorsi di transizione verso il lavoro;
2) qualificazione del percorso di integrazione attraverso l’assistenza e l’accompagnamento agli operatori coinvolti, la messa in disponibilità e la condivisione di metodologie e strumenti di intervento;
3) valutazione in termini quali – quantitativi dei percorsi di transizione e promozione e diffusione dei risultati dell’intervento;
4) promozione di un ruolo più attivo dei centri per l’impiego, sia per rispondere ai bisogni complessi dei migranti, sia per contribuire allo sviluppo di nuove e più vaste reti, con raccordi efficienti ed efficaci tra pubblico e privato. 

 

Tra i risultati che si attende di raggiungere vi è l’inserimento in percorsi di politica attiva di 6200 migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi, secondo un modello di presa in carico basata sulle caratteristiche del migrante e di attivazione di servizi/misure finalizzate a favorirne l’accesso ai servizi per il lavoro pubblici (Centri per l’Impiego) e privati (soggetti promotori). 

 

Le attività progettuali, fatta salva ogni diversa e successiva comunicazione, dovranno avere una durata non superiore a 5 anni (60 mesi) dall’avvio delle stesse e non oltre il 31 dicembre 2029.

 

La proposta progettuale può essere presentata attraverso il portale online dedicato del Ministero dell’interno fino alle ore 16:00 del 15 dicembre 2023.

 

Un’apposita Commissione di valutazione procederà all’esame della proposta progettuale, assegnando al progetto un punteggio massimo di cento punti (100/100), ripartito secondo vari criteri: non sarà ritenuto idoneo il progetto che totalizzerà meno di 60 punti

 

Calcolo dell’acconto dell’imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR

Dall’Agenzia delle entrate arriva risposta in merito al metodo di calcolo dell’acconto dell’imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR, previsto dall’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000 (Agenzia delle entrate, risoluzione 7 dicembre 2023, n. 68/E).

L’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 47/2000 prevede che sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto si applichi l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17% e, inoltre, che i soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973, applichino l’imposta sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno.

 

L’articolo 2120 c.c. stabilisce l’obbligo di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso dell’1,50% e da un tasso variabile determinato nella misura del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Tale rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e va imputata ad incremento del fondo.

 

A norma del comma 4 del D.Lgs. n. 47/2000, l’acconto dell’imposta sostitutiva è calcolato:

  • sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno;

  • in alternativa, presuntivamente, avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.

In tal modo il datore di lavoro potrà scegliere, in ciascun anno, quale delle due predette modalità di calcolo dell’acconto sia più conveniente.

 

L’acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

 

L’Agenzia delle entrate precisa che un elemento che incide sulla rivalutazione del fondo TFR che presumibilmente dovrà essere accantonato a fine anno è l’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

 

In riferimento al 2023, presumibilmente tale indice relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un’eccedenza a credito, l’Agenzia ritiene che il sostituto d’imposta possa valutare di procedere a determinare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023.

CCNL Formazione Professionale: sottoscritta l’ipotesi di accordo 

Maggiore potere alla contrattazione regionale e previsti un fondo incentivi e una somma una tantum a titolo di welfare 

Nei giorni scorsi è stata sottoscritta da Uil-Scuola, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Snals-Confsal e dalle Associazioni  degli Enti Forma e Cenfop l’ipotesi di accordo 2024-27 del CCNL per la Formazione Professionale, scaduto a dicembre 2013.
Dopo una lunga trattativa e dopo dieci anni dalla scadenza del contratto, le Parti Sociali sono riuscite a raggiungere un’intesa che mira soprattutto a potenziare la contrattazione di secondo livello.
Il rinnovo si incentra, infatti, sul potenziamento della contrattazione di secondo livello, infatti vengono messi a disposizione dalla contrattazione regionale un fondo incentivi di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo, e una somma una tantum fino a 1.000 euro pro-capite, come welfare contrattuale.

Il rinnovo ha una vigenza quadriennale, che diventa biennale per le sole materie economiche.
E’ previsto un aumento delle retribuzioni tabellari di 100,00 euro mensili al 5° livello nel primo biennio economico 2024-2025.
Un elemento importante è costituito dall’estensione della “sanità integrativa” a tutto il personale dipendente, a carico della parte datoriale. È confermata, inoltre, la contribuzione nella misura dell’1% a carico dei datori di lavoro a favore del personale dipendente che aderisce al fondo di previdenza complementare “Espero“.
In merito all’orario di lavoro, è stato richiesto un impegno medio settimanale di 22 ore di formazione diretta, fino a un massimo di 800 ore annue, il 30% delle restanti 14 ore settimanali è nella disponibilità del formatore, quale supporto alle attività connesse alla funzione. Le rimanenti ore settimanali sono ricondotte a tutte le funzioni previste dalla declaratoria del formatore, in base agli incarichi ricevuti. 
L’ambito di applicazione, invece, si estende a tutti i rapporti di lavoro, anticipando possibili riforme del settore

CCNL Acconciatura ed Estetica: discussi i temi del rinnovo

Sindacati e Associazioni datoriali divisi sui temi principali del rinnovo. Prossimi incontri a gennaio e febbraio 2024 

Prosegue la trattativa tra le Associazioni datoriali e le Sigle sindacali, Filcams, Fisascat e Uiltucs, per il rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica e tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere. Tramite una nota stampa, la Uiltucs ha reso noto che l’incontro non ha sortito gli effetti desiderati. Tra i temi al vaglio della discussione ci sono: aggiornamento della classificazione del personale; implementazione di nuove mansioni; contratti a tempo determinato; apprendistato; flessibilità e orario di lavoro; preavviso e abusivismo. Dal dibattito, evidenzia il sindacato, sono stati esclusi i contratti a termine per i soggetti svantaggiati; mentre, è stato preso in considerazione le richieste su apprendistato e maturazione degli scatti. Negativo il giudizio da parte del sindacato rispetto alle richieste datoriali, in particolar modo quelle volte ad aumentare la precarietà e la flessibilità del lavoro e di aumentare il periodo di preavviso per dimissioni e/o licenziamento a 45 giorni. Inoltre, è stata chiesta la posizione delle Associazioni circa l’aumento salariale proposto. Oltre alla parte economica, è stato chiesto anche l’aggiornamento della parte normativa. I prossimi incontri sono stati calendarizzati per il 15 gennaio e il 5 febbraio 2024 (plenaria) e il 17 e il 30 gennaio 2024 (tecnica).  

Gestione eventi lesivi e servizi dispositivi: i nuovi servizi online

A partire dal 7 dicembre 2023 sono disponibili i nuovi servizi online dedicati ai datori di lavoro e ai loro delegati (INAIL, comunicato 6 dicembre 2023).

L’INAIL ha comunicato che a partire dal 7 dicembre 2023 sono disponibili i nuovi servizi online dedicati ai datori di lavoro e ai loro delegati riguardanti la Gestione eventi lesivi e i Servizi dispositivi.

In particolare, Gestione eventi lesivi costituisce un servizio per il datore di lavoro affinché possa avere informazioni, aggiornamenti e funzionalità di interesse in relazione all’area prestazioni e prevenzione in modo da verificare in maniera complessiva:

–  gli adempimenti normativi a su carico con il relativo stato di lavorazione, ovvero le comunicazioni di infortunio, le denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi in stato di bozza, da inviare, inviate e protocollate;

–  il cambio di stato in “Pratica” quando la sede INAIL competente prende in carico l’istruttoria lavorandola fino alla chiusura del caso;

–  le notifiche di atti istruttori, inoltrate dalle sedi INAIL competenti, a seguito delle quali l’utente può accedere agli appositi servizi dispositivi che consentono di compilare e inviare online alcuni dei questionari, finora inviati per posta ordinaria/Pec, ad integrazione della denuncia di infortunio o di malattia professionale precedentemente trasmessa.

Inoltre, dal menu principale di gestione eventi lesivi è possibile accedere ai servizi online dell’area prestazioni e prevenzione: Denuncia/Comunicazione di infortunio; Denuncia di malattia professionale; Denuncia di silicosi/asbestosi; Comunicazione di infortunio; Cruscotto infortuni; Ricerca certificati medici.

Invece, la compilazione dei servizi dispositivi è richiesta dall’Istituto tramite un atto istruttorio inviato al datore di lavoro a integrazione delle informazioni mancanti nella denuncia, utili alla sede INAIL per l’istruttoria della pratica. In particolare, le informazioni riguardano i dati retributivi mancanti nella Denuncia/Comunicazione di infortunio o nella Denuncia di malattia professionale inviata dai datori di lavoro della gestione Iaspa (“Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno)” e “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale)”) oppure, per la sola Denuncia/Comunicazione di infortunio delle gestioni Iaspa e per conto dello Stato, in caso infortunio in itinere (“Informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere”).

I servizi dispositivi possono essere compilati e inviati direttamente dal datore di lavoro oppure su specifica richiesta da parte della sede INAIL competente tramite atto istruttorio.

CCNL Personale del Parastato: siglata l’Ipotesi della sequenza contrattuale Agid

Nuova classificazione del personale, incrementi retributivi mensili ed indennità di qualificazione professionale tra le novità

In data 4 dicembre 2023 Aran e le OO.SS. del Comparto Funzioni Centrali hanno siglato l’Ipotesi di accordo della sequenza contrattuale Agid.
Tale ipotesi prevede che, dal 1° giorno del mese successivo ai 3 mesi successivi la sottoscrizione definitiva del contratto, al personale dipendente Agid viene applicata la classificazione del personale definita dal CCNL del 9 maggio 2022.
Le retribuzioni di detto personale appartenente alle aree Operatori, Assistenti, e Funzionari sono incrementate degli importi mensili lordi ed erogate per tredici mensilità. Detti incrementi sono sovvenzionati mediante quota parte della riduzione dell’indennità di qualificazione professionale che viene altresì rideterminata nei nuovi valori di area.
I lavoratori che appartengono alla nuova area Ep percepiscono la retribuzione contenuta nel CCNL del 9 maggio 2022, pari all’importo annuo lordo complessivo di 35.000 euro, in cui è compresa la tredicesima mensilità. Il personale confluito nella medesima area mantiene anche l’assegno personale non riassorbibile.
Per garantire la stessa retribuzione ai lavoratori confluiti nell’area Ep, viene poi garantita una retribuzione di posizione su base annua pari alla somma del maggior valore annuo dello stipendio tabellare dell’area Ep in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva comprensivo della tredicesima mensilità, con il valore annuo della indennità di qualificazione professionale in corrispondenza delle fasce retributive.
Dal 2024, vengono decurtate dal Fondo risorse decentrate di Agid le risorse nell’anno 2023 al fine di erogare al personale confluito nella nuova area Ep premi e trattamenti economici correlati alla performance nonché altri emolumenti posti a carico del Fondo medesimo.
Si specifica altresì che, sino all’entrata in vigore del prossimo CCNL comparto Funzioni Centrali, a tutto il personale dell’area Ep di Agid non si applica quanto previsto dall’art. 53, co. 5 della disciplina contrattuale, fermo restando che, alla retribuzione di risultato, devono essere destinate risorse corrispondenti al 15% delle ulteriori risorse indirizzate alla retribuzione di posizione e di risultato per effetto di nuove assunzioni.
Dalla data di applicazione della nuova classificazione professionale, Agid corrisponde al solo personale delle aree Operatori, Assistenti e Funzionari, l’indennità di qualificazione professionale nei nuovi valori indicati dal CCNL; gli assegni ad personam, compreso l’assegno personale; nonché, la R.I.A.
Si riportano di seguito le tabelle inerenti la nuova classificazione del personale, gli ulteriori incrementi mensili della retribuzione tabellare e la rideterminazione dei valori dell’indennità di qualificazione professionale.
Nuova classificazione del personale

Ex Classificazione AGID NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
CATEGORIA TERZA – AREA PROFESSIONAL – F9

CATEGORIA TERZA – AREA PROFESSIONAL – F8

CATEGORIA TERZA – AREA PROFESSIONAL – F7

CATEGORIA TERZA – AREA PROFESSIONAL – F6

AREA ELEVATE PROFESSIONALTA’
CATEGORIA TERZA – F7

CATEGORIA TERZA – F6

CATEGORIA TERZA – F5

CATEGORIA TERZA – F4

CATEGORIA TERZA – F3

CATEGORIA TERZA – F2

CATEGORIA TERZA – F1

AREA FUNZIONARI
CATEGORIA SECONDA – F6

CATEGORIA SECONDA – F5

CATEGORIA SECONDA – F4

CATEGORIA SECONDA – F3

CATEGORIA SECONDA – F2

CATEGORIA SECONDA – F1

AREA ASSISTENTI
CATEGORIA PRIMA – F3

CATEGORIA PRIMA – F2

CATEGORIA PRIMA – F1

AREA OPERATORI

Ulteriori incrementi mensili della retribuzione tabellare per 13 mensilità

Categoria  Profilo Incrementi
Terza  Funzionari 16,85
Seconda  Collaboratori 12,50
Prima  Operatori 12,27

Rideterminazione dei valori dell’indennità di qualificazione professionale da erogare per 12 mensilità

Categorie Profilo FASCE RETRIBUTIVE (1)

INDENNITÀ

mensile

valori di partenza

 (2)

Differenziale

rispetto fascia iniziale di area

(3)

Valori da sottrarre

NUOVE AREE (4)=(1)-(2)-(3)

INDENNITÀ

mensile

valori di arrivo

TERZA Funzionario

tecnico e

amministrativo

F7 1.456,62 452,61 36,52 FUNZIONARI 967,49
F6 1.372,59 368,58 36,52
F5 1.285,16 281,15 36,52
F4 1.207,31 203,30 36,52
F3 1.099,02 95,01 36,52
F2 1.039,92 35,91 36,52
F1 1.004,01  0,00 36,52
SECONDA Collaboratore F6 1.037,16 214,81 27,08 ASSISTENTI 795,27
F5 1.008,01 185,66 27,08
F4 975,10 152,75 27,08
F3 920,12 97,77 27,08
F2 864,87 42,52 27,08
F1 822,35 0,00 27,08
PRIMA Operatore F3 714,79 49,35 26,59 OPERATORI 638,85
F2 689,34 23,90 26,59
F1 665,44 0,00 26,59

 

Violazioni sanabili tramite ravvedimento speciale: chiarimenti dal Fisco

Con riferimento a talune richieste di chiarimenti pervenute al Fisco riguardo all’istituto del “ravvedimento speciale”, l’Agenzia delle entrate ne ha precisato l’ambito di applicazione e i criteri di individuazione delle violazioni sanabili (Agenzia delle entrate, risoluzione 6 dicembre 2023, n. 67).

Con l’articolo 1, comma 174, della Legge di bilancio 2023 è stata introdotta la possibilità di avvalersi del ravvedimento speciale tramite cui sanare violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

 

La norma, inoltre, ha stabilito che il versamento delle somme dovute possa essere effettuato in 8 rate di pari importo, con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023 e che sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, siano dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

 

Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.

 

La norma di interpretazione autentica prevista dall’articolo 21 del D.L. n. 34/2023, in merito all’istituto del ravvedimento speciale, ha ribadito che, in generale, sono regolarizzabili tutte le violazioni per le quali è applicabile l’istituto del ravvedimento ordinario, commesse nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.

Ne restano, invece, escluse le violazioni:
– commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento;
– relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (ad esempio, alle imposte di registro e di successione). 

 

Alla luce di ciò, l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente chiarito che:

  • il ravvedimento speciale può essere utilizzato per regolarizzare anche le violazioni consistenti nell’indebito utilizzo dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, mediante rimozione della violazione e versamento, in forma rateizzata ovvero in un’unica soluzione, delle relative sanzioni;

  • ciò che rileva è il momento di “commissione” della violazione sostanziale e non quello in cui lo stesso è stato esposto nell’apposito campo della dichiarazione annuale;

  • restano sempre escluse dal ravvedimento speciale le violazioni concernenti i crediti d’imposta utilizzati in compensazione dopo il 31 dicembre 2021;

  • la dichiarazione deve risultare validamente presentata, fatta eccezione, per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato dall’adempimento.

Pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale e notifiche tramite App

L’INPS riepiloga le modalità di alimentazione del portafoglio elettronico per il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale e comunica la disponibilità di una nuova funzionalità di notifica sull’AppIO e su MyINPS (INPS, messaggio 6 dicembre 2023, n. 4380).

L’INPS, nel messaggio in oggetto, si rivolge agli utilizzatori di prestazioni di lavoro occasionali, ricordando innanzitutto le modalità di versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale e i costi di gestione delle attività. 

 

Il portafoglio elettronico può essere alimentato attraverso il versamento delle somme mediante modello “F24, Elementi identificativi” (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia (LIFA) o di Contratto di prestazione occasionale (CLOC).

 

L’utilizzatore, dopo avere inserito l’importo da versare, può generare il bollettino e scegliere una delle due modalità di pagamento “pagoPA” disponibili: Pagamento online “pagoPA” e Avviso di Pagamento “pagoPA”, quest’ultima presente dal mese di dicembre 2023.

 

Nel caso di Avviso, il pagamento può essere effettuato attraverso i canali fisici e online dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), ovvero: presso le agenzie della banca; utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o “pagoPA”); presso gli sportelli ATM abilitati delle banche; presso gli esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema “pagoPA” (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie e supermercati); presso gli Uffici Postali e Punti Postali.

 

Inoltre, l’Avviso di Pagamento “pagoPA” può essere pagato anche tramite AppIO, utilizzando i dati dell’Avviso stesso.

 

Infine, l’INPS rende noto che, sempre a partire dal mese di dicembre 2023, è attiva sull’AppIO e su MyINPS una funzionalità di notifica relativa alle comunicazioni destinate agli utilizzatori del Libretto Famiglia e ai relativi prestatori.

 

In particolare, l’utilizzatore del Libretto Famiglia riceverà tempestivamente le comunicazioni relative alle disposizioni di pagamento predisposte nel mese corrente, all’aggiornamento del portafoglio elettronico a seguito del versamento effettuato e alla avvenuta liquidazione dei rimborsi, alle eventuali disposizioni di riemissioni dei pagamenti e alle informazioni sull’assenza di certificazione della titolarità dell’IBAN che impedisce il pagamento.

CCNL Commercio D.M.O.- Federdistribuzione: interruzione della trattativa

La trattativa contrattuale ha subito una battuta d’arresto. Chiesti aumenti retributivi e revisione contrattuale 

Federdistribuzione ha diramato un comunicato stampa al fine di chiarire la situazione in merito all’interruzione della trattativa sul rinnovo contrattuale relativo alla Distribuzione Moderna Organizzata, informando i lavoratori del settore. Il contratto riguarda i dipendenti che lavorano nelle imprese del commercio moderno alimentari e non alimentari operanti attraverso le formule della grande distribuzione, distribuzione organizzata/associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line, che sviluppano la propria attività attraverso centri commerciali, negozi a libero servizio di ogni dimensione (quali, ad esempio, ipermercati, superstore, supermercati, negozi di vicinato, grandi magazzini, grandi superfici specializzate e non) in tutte le categorie merceologiche in gestione diretta, franchising, e-commerce o altre formule distributive.
La Federazione ha chiarito come la negoziazione si sia interrotta per iniziativa delle OO.SS., malgrado i tentativi di mediazione, ribadendo la volontà di proseguire il dialogo. Nella nota è stato chiarito, a differenza di quanto espresso dai sindacati, che Federdistribuzione non ha avanzato richieste né messo in discussione gli istituti del rapporto di lavoro (tredicesima, quattordicesima, scatti di anzianità e ferie).
L’obiettivo è quello di proporre, al tavolo concertativo, incrementi salariali, sostenibilità dei costi per le imprese, classificazione delle mansioni e dei ruoli sulla base delle nuove professionalità legate all’evoluzione digitale. 

CCNL Chimica – Piccola Industria: firmato l’accordo per il rinnovo del contratto

Novità economiche e normative per i lavoratori dei settori accorpati di chimica, concia, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro

Dopo mesi di difficile trattativa è stata sottoscritta il 5 dicembre 2023 a Roma, tra la delegazione trattante di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e le rappresentanze di Unionchimica Confapi, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori delle piccole e medie imprese dei settori accorpati di chimica, concia, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro aderenti a Confapi, per il triennio 2023-2025. Nei settori operano circa 56.000 addetti, impiegati in 3800 imprese.
Dal punto di vista economico, l’accordo raggiunto prevede un incremento economico medio a regime così diviso nei vari settori:
– 167,00 euro per il Gomma-Plastica;
– 191,00 euro per il Chimico;
– 161,00 euro per Ceramica, Vetro e Abrasivi.
Le tempistiche di erogazione saranno uguali per tutti i settori, in 4 tranche: novembre 2023, gennaio 2024, aprile 2025, dicembre 2025. La prima tranche sarà di 100,00 euro al parametro medio per tutti i settori. Verrà inoltre riconosciuta anche un’indennità una tantum pari a 101,00 euro per tutte le lavoratrici ed i lavoratori dei settori interessati. 
In merito al welfare contrattuale, è stato definito a partire dal 1° gennaio 2025 l’aumento dello 0,10% a carico delle imprese sulla quota di Fondapi, il Fondo di Previdenza integrativa complementare di settore.
Dal punto di vista normativo si sono registrati avanzamenti normativi in materia di congedo parentale (integrazione indennità), congedo di paternità (giorno aggiuntivo rispetto quanto previsto dalla legge), malattia sopravvenuta durante il godimento delle ferie, conservazione del posto di lavoro, prevenzione degli infortuni, permessi L. 104/92 (possibile frazionabilità in ore), banca ore solidali, assemblee (ora aggiuntiva dedicata al sistema di bilateralità contrattuale), part-time, smart working. In tema di violenza di genere, sono stati introdotti nuovi articoli su misure per le donne vittime di violenza.
L’ipotesi, annunciano i Sindacati, sarà immediatamente sottoposta e votata dalle assemblee nelle aziende dalle lavoratrici e dai lavoratori delle piccole e medie imprese dei settori accorpati di chimica, concia, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, aderenti a Confapi.