Cessione del quinto delle pensioni: adeguamento dei tassi per il quarto trimestre 2023

L’INPS rende noti i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione a decorrere dal 1° ottobre 2023 (INPS, messaggio 2 ottobre 2023, n. 3454).

Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, con il decreto n. 85107/2023, ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo 1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2023.

 

L’INPS si occupa dei tassi d’interesse da applicare alle operazioni di cessione del quinto delle pensioni per il quarto trimestre del 2023, alla luce dei tassi di cui sopra.

 

In particolare, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi medi da applicarsi nel suddetto periodo sono pari a 13,50 per importi fino a 15.000 euro e a 9,60 per importi superiori a 15.000 euro.

 

Conseguentemente, i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano a seconda dell’età e dell’importo del prestito e sono quelli riportati nella sottostante tabella.

 

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA’ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
  Classe di importo del prestito
Classi di età  Fino a 15.000 euro Oltre i 15.000 euro
fino a 59 anni  9,81  7,83
60-64 10,61 8,63
65-69  11,41  9,43
70-74  12,11 10,13
75-79  12,91 10,93
Oltre 79 anni  20,8750  16,0000

Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe e l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

 

L’INPS precisa che la procedura dedicata alla gestione di detto processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante” sui nuovi tassi utilizzati.

 

Questo comporta che, qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali, viene impedita la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione.

 

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza dal 1° ottobre 2023.

Certificazione Unica 2024: compilazione della sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta compilazione della sezione della Certificazione Unica dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 230/2021 (Agenzia delle entrate, risoluzione 3 ottobre 2023, n. 55/E).

L’articolo 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, a decorrere dal 1 marzo 2022, quale prestazione economica erogata mensilmente dall’INPS ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica, misurata in ragione dell’ISEE.

Il successivo articolo 10, comma 4, del richiamato decreto ha modificato l’articolo 12 del TUIR, rubricato “Detrazioni per carichi di famiglia”, prevedendo che:

  • la detrazione IRPEF per figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni;

  • cessano di avere efficacia le maggiorazioni della detrazione IRPEF previste per i figli minori di 3 anni, per i figli con disabilità e per le famiglie numerose, ovvero con almeno 4 figli.

Pertanto, per il periodo d’imposta 2023, per ciascun figlio a carico, di età inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall’erogazione dell’AUU, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

 

Ha chiarito, inoltre, l’Agenzia che, con l’introduzione dell’AUU, il contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico non può più avvalersi delle detrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR ma può avvalersi delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, di cui al medesimo articolo 12 del TUIR.

 

In merito all’indicazione nella certificazione unica dei dati relativi ai familiari che nel periodo d’imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico, l’Agenzia ha precisato che la sezione dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” va compilata dal sostituto d’imposta anche nell’ipotesi in cui per i soggetti indicati non si è provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Tali informazioni relative ai figli a carico per cui non spettano le detrazioni sono necessarie per la determinazione delle addizionali regionali all’Irpef con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale.

 

Limitatamente al periodo d’imposta 2023 è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dei datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il suddetto limite di 3.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, comunicando i codici fiscali dei figli, che il sostituto d’imposta provvederà a riportare nel prospetto dei familiari a carico, anche se per detti familiari non si è usufruito delle detrazioni.

 

Un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell’Assegno unico, consente all’Agenzia delle entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.

 

CCNL Scuola Pubblica: trattative in corso per il rinnovo del comparto Istruzione e Ricerca

Presentate le principali tematiche dell’area Istruzione e Ricerca 2019-2021

Nei giorni scorsi si è svolto il confronto dell’Amministrazione con le OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca al fine di presentare le principali tematiche per il rinnovo del CCNL relativo al triennio 2019-2021 scaduto da quasi due anni.
Nel corso delle trattative, sono stati elencati i punti che, solo in parte, riprendono le proposte formulate in precedenza:
– poteri di delega del dirigente;
– indirizzi sulla valutazione dei dirigenti scolastici da definire nel nuovo sistema a cui auspicano le parti firmatarie;
– incentivazione dell’attività di formazione dei dirigenti scolastici;
– interventi sul codice disciplinare a tutela dei dirigenti scolastici;
– aggiornamento delle disposizioni degli incarichi aggiuntivi;
– revisione della struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici all’estero;
– regolamentazione del lavoro agile per la dirigenza scolastica;
– interventi di welfare contrattuale.
E’ stata però evidenziata l’assenza di alcune tematiche fondamentali per il dibattito, ossia:
– riconoscimento del diritto alla mobilità interregionale su tutte le sedi disponibili (100%) senza limiti e restrizioni e definizione della materia in sede contrattuale;
– definizione di criteri generali per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale non derogabili a livello regionale;
– definizione delle modalità di fruizione del diritto al riposo compensativo previsto dall’art. 15 del CCNL Area V 2002-2005;
– definizione delle modalità di rientro nel ruolo docente anche dopo il superamento dell’anno di prova;
– consolidamento del Fondo Unico Nazionale (FUN) per tutelare la continuità e l’uniformità delle retribuzioni dei dirigenti scolastici definite dal CCNI 1° agosto 2023.
Auspicando l’inserimento delle suddette nell’Atto di Indirizzo si attende nel più breve tempo possibile quanto necessario per avviare la trattativa per il rinnovo del CCNL.

OMNIA IS: il nuovo servizio per le domande di assegno di integrazione salariale

Presentata nell’ambito della piattaforma la modalità di richiesta dell’AIS erogato dal Fondo di integrazione salariale (INPS, messaggio 29 settembre 2023, n. 3442).

Nell’ambito della piattaforma “OMNIA IS”, l’INPS ha comunicato il rilascio in produzione del nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS). Tuttavia, in questa prima fase, il nuovo servizio è utilizzabile esclusivamente dai datori di lavoro/intermediari che hanno partecipato alle attività di sviluppo e sperimentazione del nuovo applicativo.

La nuova procedura di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale del FIS presenta caratteristiche analoghe a quella relativa alla domanda di CIGO recentemente rilasciata, in quanto caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita che guida l’utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errate.

Anche per gli utenti che devono presentare la domanda di AIS del FIS è disponibile la funzione che consente, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro richiedibile in base all’inquadramento risultante dalle banche dati dell’INPS.

La prestazione richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario. In ogni caso, si potrà sempre proseguire con la richiesta, anche se la prestazione non è “suggerita”; in tale caso, la medesima prestazione sarà successivamente oggetto di valutazione in fase istruttoria.

L’INPS ricorda che la domanda di AIS può essere presentata sia per le causali ordinarie che, esclusivamente da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per le causali straordinarie.

Le caratteristiche del servizio

Il sistema guida l’utente nella compilazione dei dati relativi ai singoli campi, fornendo messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, etc.) finalizzati a evitare errori od omissioni.

Inoltre, è possibile accedere alla sezione “le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate e visualizzarne i dettagli.

Il nuovo servizio è altresì in grado di compilare in automatico alcuni campi, tra i quali quelli relativi ai dati anagrafici aziendali e consente di indicare l’unità produttiva per la quale viene presentata la domanda di AIS, selezionandola direttamente da un apposito elenco che riporta tutte le unità produttive del datore di lavoro interessato.

Si possono anche di individuare i lavoratori beneficiari che sono in carico all’unità produttiva oggetto della domanda di AIS, selezionandoli direttamente nell’apposita sezione in cui appaiono i relativi codici fiscali prelevati dai flussi Uniemens. In alternativa, è possibile allegare alla domanda il consueto elenco dei beneficiari in formato .csv.

Per le domande di AIS relative alle causali ordinarie è possibile compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della domanda, attraverso la redazione di appositi campi che contengono informazioni maggiormente dettagliate per la predisposizione della stessa.

È anche possibile optare per la compilazione degli indicatori economico-finanziari ripartiti per singoli trimestri, in alternativa alla tradizionale modalità di esposizione per intere annualità.

Viene, comunque, mantenuta la facoltà di produrre la relazione tecnica con la modalità tradizionale, allegando alla domanda un file in formato .pdf contenente la relazione stessa.

Viceversa, in caso di domande di AIS relative alle causali straordinarie, al momento l’unica modalità prevista è l’allegazione della relazione tecnica, redatta secondo i modelli standard forniti con la circolare n. 109 del 5 ottobre 2022.

Per favorire la dematerializzazione degli allegati, nel caso in cui il datore di lavoro o il suo intermediario intendano chiedere il pagamento diretto della prestazione, la compilazione dei dati per calcolare l’indice di liquidità può essere fatta direttamente in domanda, nell’apposita sezione prevista. Una volta compilati i campi della sezione, il sistema restituisce immediatamente gli esiti della verifica e, in caso di esito positivo, conferma l’accoglimento della modalità di pagamento scelta.

Infine, sempre per favorire la dematerializzazione degli allegati, nonché per semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e dei loro intermediari richiedenti la prestazione, nonché assicurare maggiore celerità dell’iter istruttorio, nel nuovo modello di domanda è possibile dichiarare – nei casi previsti – l’avvenuto espletamento della procedura di informativa sindacale di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione probatoria per eventuali controlli in ordine alla veridicità della dichiarazione resa. Peraltro, l’Istituto ricorda anche che per le domande riportanti la causale straordinaria “contratto di solidarietà”, rimane obbligatorio allegare copia del verbale di accordo sindacale.

Come funziona

I datori di lavoro/intermediari che hanno partecipato alle attività di sviluppo e sperimentazione del nuovo applicativo, accedono al sito dell’INPS e inseriscono, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”. Il manuale utente è reperibile in formato .pdf nella home page della procedura, alla voce “documenti”.

I datori di lavoro/intermediari che non hanno partecipato alle citate attività di sviluppo, continueranno a presentare la domanda di AIS del FIS utilizzando l’attuale applicativo “CIFWEB”. Con un successivo messaggio l’INPS comunicherà la data a decorrere dalla quale la procedura in commento sarà accessibile a tutti i datori di lavoro/intermediari interessati.

Ebinter Ragusa: permessi per assistenza familiari disabili

Per le imprese e i lavoratori del terzo settore sono previste agevolazioni per l’assistenza a familiari con disabilità  

L’Ente Bilaterale del Terziario di Ragusa ha comunicato alle imprese ed ai lavoratori del comparto alcune novità per quanto riguarda: congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili che versano in situazione di gravità e permessi per assistenza disabili in condizioni di gravità che rientrano nell’articolo 33 della legge 104/1992. Tramite la “variazione dati domanda” viene consentito al lavoratore di modificare i dati di una domanda già inoltrata all’Istituto in modalità telematica, come, ad esempio: indirizzo del domicilio, dei dati lavorativi, delle dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda. Infatti, è possibile effettuare la rinuncia alla domanda che si vuole cambiare, con la presentazione della nuova domanda con i cambiamenti che si intendono apportare, inserendo il mese nel quale si presenta la richiesta di variazione dei dati. E’ bene precisare che se il periodo richiesto nella domanda che si intende variare è trascorso per intero, non è possibile effettuare la comunicazione di variazione.

CCNL Autoferrotranvieri: è stato avviato il confronto per il rinnovo del contratto

I sindacati richiedono la riforma del settore, un aumento salariale e un miglioramento delle condizioni lavorative 

Il 26 settembre si è svolta una prima riunione tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali per l’avvio del confronto per il rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.
Per quanto riguarda i lavoratori, secondo i sindacati è sicuramente necessario intervenire all’interno del settore, soprattutto per quanto riguarda gli orari, le condizioni di lavoro e gli standard di sicurezza previsti.
Tale situazione, secondo i sindacati, si evince anche dalla difficoltà di reperire il personale e a tal proposito sarebbe necessario rivedere la parte normativa ed economica del CCNL, al fine di garantire un maggiore benessere lavorativo e un maggior bilanciamento tra i tempi di vita e quelli di lavoro.
I sindacati chiedono, pertanto, di fissare un calendario di incontri al fine di trovare un accordo prima della scadenza prevista per il prossimo 31 dicembre.

CCNL Enti di Ricerca: è ancora confronto tra OO.SS. e Aran

Risvolti negativi per la disciplina contrattuale e la mansione di tecnologo a tempo indeterminato

Il dibattito avvenuto tra Aran e OO.SS sulla disciplina contrattuale del comparto Enti di Ricerca e sulla figura professionale del Tecnologo assunto a tempo indeterminato, ha dato conferma dei limiti interpretativi della parte pubblica facendo sì di non poterne riconoscere il giusto valore e dignità.
Difatti, dare una definizione per solo il tetto economico al contratto e non alla disciplina con la quale si possono dar vita ai contratti di Ricerca, non permetterebbe di certo l’uniformità delle tutele a tutti i lavoratori degli Enti pubblici di Ricerca, delle Università e delle Istituzioni Afam.
Sulla professione di tecnologo a tempo indeterminato, l’Aran vuole faccia parte della categoria Ep, ma come si concilia questa posizione con la specificità del nuovo profilo menzionato ai quali la contrattazione deve determinare una propria regolamentazione e dedicare una specifica sezione nel CCNL, ancora non è definita.
Da ultimo, si aggiunge che la parte pubblica, ancora oggi, manifesta limiti che si traducono in una posizione di chiusura atta a definire nel contratto le condizioni lavorative che riconoscano tutele, diritti e valorizzazione dei lavoratori che ormai da troppo tempo sono in attesa di risposte concrete.

D.L. Energia: novità per imprese energivore e ravvedimento per violazioni riguardanti i corrispettivi

Nel testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2023, n. 228, di particolare rilievo in ambito fiscale sono le novità riguardo al regime delle agevolazioni per le imprese energivore e la regolarizzazione delle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi mediante il ravvedimento operoso.

Nel testo del Decreto Energia 2023 sono previsti interventi urgenti in materia di energia, a sostegno del potere di acquisto e a tutela del risparmio. Tra le novità:

  • Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

  • Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio;

  • Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica;

  • Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi;

  • Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese;

  • Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, il Decreto ha stabilito che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) mantenga azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

Il Decreto, inoltre, è intervenuto allo scopo di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, riconoscendo un ulteriore contributo nei limiti pro capite ai beneficiari della social card.

 

Per quanto riguarda, poi, il regime delle agevolazioni a favore delle imprese energivore, il Decreto ha definito in primo luogo le imprese agevolabili a decorrere dal 1 gennaio 2024.

L’accesso, in particolare, sarà concesso alle imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

  2. operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

  3. hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore.

Hanno, inoltre, diritto di accedere alle agevolazioni anche le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sottosettore ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della stessa comunicazione europea 2022/C 80/01. 

Tali imprese sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa;

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1% del valore aggiunto lordo dell’impresa;

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore: per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;

  • per l’anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;

  • per l’anno 2028, tra l’80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa.

Non possono, invece, accedere alle agevolazioni le imprese che si trovino in stato di difficolta ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

 

Infine, sempre in ambito fiscale, all’articolo 4 del Decreto Energia è stabilito che i contribuenti che dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possano avvalersi del ravvedimento operoso, anche per violazioni già constatate entro il 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

 

 

Decreto Proroghe: lavoro agile e riorganizzazione del Ministero del lavoro

È in vigore dallo scorso 30 settembre il D.L. n. 132/2023 (cosiddetto “Decreto Proroghe”) che, tra le altre misure, differisce al 31 dicembre 2023 il lavoro agile in favore dei lavoratori fragili e concede più tempo per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.L. 29 settembre 2023, n. 132).

Prorogato nuovamente il termine in materia di lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità: lo prevede l’articolo 8 del D.L. n. 132/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, pubblicato sulla G.U. del 29 settembre 2023, modificando l’articolo 1, comma 306 della Legge n. 197/2022.

 

Per effetto di tale intervento, dunque, i datori di lavoro devono assicurare, fino al nuovo termine del 31 dicembre 2023, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

 

I soggetti beneficiari della proroga in questione sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del D.L. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11/2022.

 

Si tratta dei cosiddetti lavoratori fragili le cui patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità, sono state indicate, appunto, nel D.M. 4 febbraio 2022 (tra gli altri, pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria, maggiori di 60 anni in presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari, ecc.).

 

Il medesimo articolo 8 del Decreto Proroghe aggiunge anche un ulteriore periodo al comma 306 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023, prevedendosi che il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa.

 

L’articolo 14 del decreto legge in oggetto contiene poi la proroga dei termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Avvocatura dello Stato.

 

Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74/2023, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l’Avvocatura dello Stato.

 

Inoltre, le funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare entro il 30 novembre 2023. 

 

CCNL Dirigenti medici e veterinari: sottoscritto il rinnovo contrattuale

Il rinnovo prevedere aumenti stipendiali e nuove indennità 

Aran insieme alle organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative dell’Area Sanità (Anaoo-Assomed, Cimo, Fassid, Aaroi-Emac, Fp-Cgil, Fvm, Fesmed, Federazione Cisl medici, Anpo-Ascoti Fials medici, Uil-Fpl e le Confederazioni sindacali di Cosmed, Cida, Codirp, Cosmed, Cgil, Cosmed, Cisl, Confsal e Uil) hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021. Il CCNL riguarda 134.000 dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie dell’Area dirigenziale della Sanità. Tra le novità più importanti, si segnala l’introduzione dell’indennità di specificità sanitaria per i profili diversi da quello medico e veterinario, volta al progressivo allineamento all’indennità già presente per medici e veterinari e quella di pronto soccordo. Il nuovo CCNL riconosce incrementi a regime del 4,5% che corrispondono ad un beneficio medio complessivo di circa 290,00 euro al mese. A questa cifra vanno aggiunte, tra le altre, le risorse per l’esclusività. Per quel che riguarda gli arretrati, che spettano al 31 dicembre 2023, questi ammontano a circa 10.700 euro. Ad essere incrementati sono anche i valori dell’indennità di specificità medico veterinaria, la parte fissa della retribuzione di posizione, la clausola di garanzia, l’UPG (Ufficiale di Polizia Giudiziaria). Interventi importanti sono stati operati sull’orario di lavoro, in particolar modo sul servizio di guardia e di pronta disponibilità. Ad essere riscritto è stato anche il periodo di prova, il meccanismo delle sostituzioni nel caso di assenza, impedimento, malattia o cessazione del titolare dell’incarico. Gli incarichi dirigenziali sono stati aggiornati, con lo scopo di garantirlo a tutti i dirigenti. Anche le tutele sono state ampliate, come quelle per le gravi patologie che implicano terapie salvavita, misure in favore delle donne vittime di violenza e le diverse tipologie di assenza sia giornaliere che orarie. Il tema dell’informazione, correlato alle relazioni sindacali, è stato ampliato ad un confronto tra la dimensione aziendale e regionale, prestando attenzione alla riduzione del rischio clinico, alle misure riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro. Nel contratto collettivo trovano spazio: smart working e assunzione dei dirigenti specializzandi a tempo determinato.