INAIL: riduzione dei premi e contributi assicurativi 2025

Con circolare 23 dicembre 2024, n. 46, l’Inail fornisce indicazioni sulla misura della riduzione per il 2025 per i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 93 e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura

Con effetto dal 1° gennaio 2014, l’articolo 1, comma 128, Legge n. 147/2013 ha disposto la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell’aggiornamento delle relative tariffe. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale.

La riduzione non si applica ai premi assicurativi per i quali dal 1° gennaio 2019 è intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe, approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019, che riguardano: le tariffe dei premi delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” e “Altre Attività”, che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione; la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare; la tariffa dei premi della gestione Navigazione.
Dal 1° gennaio 2023 la riduzione non si applica, inoltre, ai premi per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, per i quali è intervenuta la revisione di cui al decreto interministeriale 6 settembre 2022.
La riduzione non si applica, infine, ai premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali è intervenuta la revisione di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n. 126. La revisione, originariamente prevista per il solo anno scolastico/accademico 2023-2024, è stata successivamente estesa anche all’anno scolastico/accademico 2024-2025.

Riduzione per l’anno 2025

Per l’anno 2025 la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente:
– ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 93;
– ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.

Per l’anno 2025 la riduzione dei premi e dei contributi è stata fissata nella misura pari al 14,80% dal decreto 24 settembre 2024. Restano fermi gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025 da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

Applicazione della riduzione

Per quanto riguarda i criteri di applicazione, stabiliti dal  22 aprile 2014, si ricorda che l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale.

Attività iniziata da oltre un biennio

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali e per i contributi della gestione agricoltura.
Per il 2025 si applicano gli Indici di Gravità Media valevoli per il triennio 2023-2025 aggiornati con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail del 2 agosto 2022, n. 176 approvata dal decreto interministeriale 20 settembre 2022.
Per l’anno 2025, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2023.

Attività iniziata da non oltre un biennio

In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda  deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.
Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, gli interessati – possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive – devono presentare la domanda attraverso l’apposito servizio online.
Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L 147-2013 primo biennio Agricoltura pubblicato sul sito istituzionale.
Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2025 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2023.
Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2025 nella nuova misura del 14,80% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

CCNL Moda Art. (Conflavoro-Confsal): siglato il rinnovo del contratto

Previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore

Il giorno 20 dicembre 2024 Conflavoro Pmi, Fesica e Confsal hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale relativo al settore Moda Artigianato – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile, Abbigliamento e Affini, Chimica e Ceramica, scaduto in data 31 dicembre 2023. 
Per i dipendenti del settore l’accordo ha previsto aumenti economici alle seguenti decorrenze:
– 1° gennaio 2025;
– 1° ottobre 2025;
– 1° ottobre 2026.

Settore tessile abbigliamento

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.976,00  2.041,00  2.114,00
Secondo livello  1.850,00  1.912,00  1.980,00
Terzo livello  1.697,00  1.752,00  1.815,00
Quarto livello  1.568,00  1.619,00  1.677,00
Quinto livello  1.503,00  1.552,00  1.607,00
Sesto livello  1.439,00  1.487,00  1.540,00
Settimo livello  1.361,00  1.406,00  1.456,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro.

Settore tessile calzaturiero

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.975,00  2.040,00  2.113,00
Secondo livello  1.863,00  1.924,00  1.993,00
Terzo livello  1.704,00  1.760,00  1.823,00
Quarto livello  1.576,00  1.627,00  1.686,00
Quinto livello  1.512,00  1.561,00  1.617,00
Sesto livello  1.448,00 1.496,00  1.550,00
Settimo livello  1.366,00  1.411,00  1.461,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro.

 

Settore lavorazioni a mano e su misura

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.973,00  2.038,00  2.109,00
Secondo livello  1.842,00  1.902,00  1.969,00
Terzo livello  1.688,00  1.743,00  1.805,00
Quarto livello  1.559,00  1.610,00  1.667,00
Quinto livello  1.495,00  1.544,00  1.598,00
Sesto livello  1.431,00  1.478,00  1.530,00
Settimo livello  1.353,00  1.397,00  1.446,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a € 20,70€

Settore occhialeria

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Secondo livello  1.917,00  1.979,00  2.051,00
Terzo livello  1.736,00  1.792,00  1.857,00
Quarto livello  1.623,00  1.675,00  1.736,00
Quinto livello  1.525,00  1.574,00  1.631,00
Sesto livello  1.470,00  1.517,00  1.572,00
Settimo livello  1.410,00  1.455,00  1.508,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro. 

 

Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro, Concia

 

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  2.129,00  2.194,00  2.284,00
Secondo livello  1.989,00  2.050,00  2.133,00
Terzo livello  1.790,00  1.844,00  1.919,00
Quarto livello  1.697,00  1.749,00  1.820,00
Quinto livello S**  1.650,00  1.700,00  1.770,00
Quinto livello  1.602,00  1.651,00  1.718,00
Sesto livello  1.531,00  1.578,00  1.642,00
Settimo livello  1.431,00  1.474,00  1.534,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro. 

** Livello inquadrabile solo per il Settore Concia.

Settore Ceramica, Terracotta, Gres

 

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.894,00  1.955,00  2.026,00
Secondo livello  1.729,00  1.785,00  1.849,00
Terzo livello  1.638,00  1.690,00  1.751,00
Quarto livello  1.572,00  1.623,00  1.682,00
Quinto livello  1.516,00  1.565,00  1.622,00
Sesto livello  1.467,00  1.514,00  1.569,00
Settimo livello  1.384,00  1.428,00  1.480,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro. 

CCNL Giornalisti Testate Periodiche Locali: nuovi minimi a gennaio 2025

 L’aumento retributivo a regime è di 100,00 euro lordi al mese:  prima tranche pari a 50,00 euro lordi  a gennaio 2025 e seconda tranche a gennaio 2026

L’11 dicembre è stato sottoscritto da Anso e Usc – Federazione Italiana Settimanali, Fnsi – Federazione Nazionale della Stampa Italiana il CCNL Giornalistico per la regolamentazione delle prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti e del praticanti in regime di lavoro subordinato.
Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. A livello economico è previsto un aumento retributivo, in cifra fissa, pari a 100,00 euro lordi al mese:
– 50,00 euro lordi a gennaio 2025;
– 50,00 euro lordi a gennaio 2026.
Di seguito i nuovi minimi.

Qualifica Minimo 1° gennaio 2025 Minimo 1° gennaio 2026
Collaboratore fisso 1.430,00 1.480,00
Praticante 1.450.00 1.500,00
Redattore (con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico) 1.570,00 1.620,00
Redattore (con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico) 1.710,00 1.760,00
Coordinatore 1.850,00 1.900,00

Per quanto riguarda gli scatti biennali di anzianità salgono da 7 ad 8.
A livello normativo vengono aumentati i permessi retribuiti:
– da due a quattro giorni per la partecipazione ai corsi della Formazione Professionale Continua prevista dall’Ordine dei giornalisti;
– da dieci a dodici giorni i permessi annuali retribuiti in favore di chi viene eletto negli Organi direttivi di Inpgi, Casagit e Consigli degli Ordini professionali.
Il CCNL conferma l’assicurazione per gli infortuni extraprofessionali e rinnova, con clausole migliorative,  il Piano Sanitario ‘Salute Azienda’.

Piccole e medie imprese: le novità nel DDL del Governo

Il Consiglio dei ministri, su proposta del MIMIT, durante la seduta del 23 dicembre 2024, ha avviato l’esame di un disegno di legge annuale sulle Piccole e medie imprese (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 dicembre 2024, n. 109). 

Il Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024 ha avviato l’esame del disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese.

 

Il provvedimento interviene, tra gli altri, sui seguenti profili:

  • sospensione di imposta in favore delle imprese aderenti ad un contratto di rete;

  • risorse per programmi di investimento nella filiera della moda;

  • centrali consortili” quali enti mutualistici di sistema;

  • pensionamento flessibile, mediante riduzione dell’orario di lavoro di lavoratori in procinto di raggiungere l’età pensionabile e contestuale assunzione di

  • lavoratore di età non superiore a 34 anni;

  • riforma della disciplina dei confidi;

  • fattispecie oggetto di cartolarizzazione estendendola ai destocking di magazzino;

  • esonero dall’assicurazione obbligatoria ai carrelli elevatori e veicoli utilizzati in zone portuali e aeroportuali;

  • modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

  • disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, anche in “lavoro agile”;

  • definizione degli operatori del settore Horeca;

  • termini previsti perché i Consorzi industriali possano riacquistare le aree cedute;

  • contrasto alle false recensioni online;

  • testo unico in materia di start up innovative, incubatori di start up e PMI innovative;

  • ruolo e funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese.

Il conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali di fine anno 2024: le indicazioni

Forniti chiarimenti sulle operazioni in questione per i datori di lavoro che utilizzano il flusso UniEmens (INPS, circolare 23 dicembre 2024, n. 108).

L’INPS ha fornito indicazioni riguardanti le modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2024, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione. I chiarimenti e le precisazioni sono indirizzati ai datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens, nonché ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso UniEmens ListaPosPA.

In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

– elementi variabili della retribuzione, ai sensi del D:M. 7 ottobre 1993;

– massimale contributivo e pensionabile (articolo 2, comma 18, Legge n. 335/1995);

– contributo aggiuntivo IVS 1% (articolo 3-ter, D.L. n. 384/1992);

– conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;

fringe benefits esenti non superiori al limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l’anno 2024 (articolo 1, comma 16, Legge n. 213/2023 e dell’articolo 51, comma 3, D.P.R. n. 917/1986);

mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

auto aziendali a uso promiscuo;

prestiti ai dipendenti;

– conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

– rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

– gestione delle operazioni societarie.

I termini per l’effettuazione del conguaglio

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2024” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2025), anche con quella di competenza di “gennaio 2025” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2025), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie. 

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2025” (scadenza di pagamento 16 marzo 2025), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2025.

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della Legge n. 177/1976, potrà avvenire anche con la denuncia di competenza del mese di “febbraio 2025”.

 

 

 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Introdotte importanti novità amministrative ed economiche

Le Parti sociali Uneba, Cgil Fp, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uiltucs e Uil Fpl, il 20 dicembre 2024 hanno siglato il rinnovo del contratto di settore che decorre dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. 
Dal punto di vista economico, l’accordo prevede degli aumenti medi lordi del 10,4% pari a 145,00 euro sul livello 4S, così erogati:
– prima tranche pari a 70,00 euro con la retribuzione di ottobre 2024;
– seconda tranche di 50,00 euro a luglio 2025;
– terza tranche di 25,00 euro con la busta paga di marzo 2026.
Si riportano di seguito le ulteriori novità introdotte:
– per l’assistenza sanitaria integrativa, previsto l’aumento di 2,00 euro a carico del datore di lavoro a partire dal 1° gennaio 2026;
– abolito il TEP (Trattamento Economico Progressivo);
– introdotta la quantificazione di 15 minuti nell’orario di lavoro per la vestizione e svestizione;
– integrazione della retribuzione al 100% per il periodo di maternità obbligatoria;
– inserite le causali per i contratti a termine e rafforzata la clausola di stabilizzazione (elevata al 30%) per i lavoratori precari.
Infine, con riferimento alla classificazione del personale, si prevede l’unificazione dell’inquadramento dell’educatore al livello 3S e l’inquadramento unico in 4S per il personale OSS. Inoltre, è stata ottenuta l’abolizione del 7° livello relativo all’inquadramento del “personale di fatica e/o pulizia”.

CCNL Turismo Catene Alberghiere: rinnovato il contratto

A livello economico previsto un aumento di 200,00 euro in quattro tranches, cinque per le agenzie di viaggio e i tour operator ed un importo a titolo di una tantum pari a 450,00 euro, 320,00 euro per le imprese di viaggio 

Nei giorni scorsi è stata sottoscritta da Aica, Federturismo e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende dell’Industria turistica.
Il rinnovo decorre dal 1° gennaio 2025 e prevede, a livello economico, un aumento economico a regime di 200,00 euro distribuiti in quattro tranches (cinque per le agenzie di viaggio e i tour operator) ed un importo a titolo di una tantum pari a 450,00 euro (320,00 euro per le imprese di viaggio).
E’ previsto un elemento economico di garanzia, fino a 186,00 euro, qualora non venga definito un accordo integrativo entro sei mesi dalla presentazione di una piattaforma da parte dei sindacati.
A livello normativo, sono previste:
– maggiori tutele sulla genitorialità, con la disciplina dei congedi di maternità, dei riposi giornalieri e dei congedi parentali,  da computare nell’anzianità di servizio ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità.
– in tema di parità di genere, viene prevista la possibilità di istituire nelle aziende con più di 50 dipendenti la figura denominata “Garante della parità”, 
–  ulteriori tre mesi di congedo oltre le previsioni di legge, per le lavoratrici vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione certificati, con il diritto alla corresponsione di una indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di  trasferimento ad altra unità produttiva.
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, a decorrere dal 2027, è stabilito un aumento del contributo al fondo Fon.Tur. pari a 3,00 euro.

Ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti ad una compagnia assicurativa di diritto francese in merito all’ambito di applicazione della ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulle provvigioni corrisposte agli intermediari per le prestazioni di intermediazione di tipo assicurativo ricevute (Agenzia delle entrate, risposta 23 dicembre 2024 n. 269).

L’articolo 25bis, comma 1, del del D.P.R. n. 600/1973, prevede che i soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Irpeg (IRES) dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

 

L’articolo 1, comma 89, della Legge di bilancio 2024 ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, il quale prevede, per taluni soggetti indicati, l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni.

Il quinto comma dell’articolo 25bis, nella formulazione vigente dal 1° gennaio 2024, prevede che «Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro».

La circolare 21 marzo 2024, n. 7/E, ha poi chiarito che per effetto della suddetta modifica, il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Ai citati soggetti si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nell’articolo 25bis.

La citata circolare 7/E del 2024 ha, altresì, chiarito che per garantire la parità di trattamento degli operatori, la predetta ritenuta deve applicarsi anche a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. Con riguardo ai soggetti che godono dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni ai sensi del citato articolo 25bis, comma quinto, che esercitano l’attività d’intermediazione assicurativa in via accessoria e che sono iscritti al RUI, la ritenuta d’acconto è operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti all’attività assicurativa.

 

Per quanto riguarda le polizze vendute mediante gli agenti assicurativi e broker, iscritti alle lettere a) e b) del RUI, le provvigioni maturano nei confronti di agenti e/o mediatori nell’ambito, rispettivamente, di contratti di agenzia e/o contratti di mediazione. Pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2024, è venuta meno la fattispecie di esonero della ritenuta di cui all’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 e, di conseguenza, su tali provvigioni va applicata la ritenuta.

 

Con riferimento alle provvigioni dovute ai soggetti esercenti attività d’intermediazione assicurativa a titolo accessorio, l’Agenzia precisa che si fa riferimento ai soggetti iscritti al RUI, che rappresenta un elenco completo degli operatori attivi nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, al fine di includere nell’ambito applicativo della ritenuta in commento tutte le provvigioni afferenti all’intermediazione nell’attività assicurativa.

 

In considerazione della finalità di garantire la parità di trattamento tra gli operatori e della natura della prestazione resa e della relativa provvigione percepita, l’Agenzia dunque ritiene che le conclusioni afferenti ai soggetti iscritti al RUI nella sezioni e) ed f), debbano estendersi anche ai soggetti che svolgono l’attività d’intermediazione assicurativa e che sono esonerati dall’iscrizione al RUI ai sensi del citato articolo 107, comma 4, del CAP. Di conseguenza, si ritiene che nei confronti dei soggetti esercenti attività d’intermediazione assicurativa a titolo accessorio (ad esempio, agenzie di viaggio e utilities), anche laddove non iscritti al RUI, si applichi la ritenuta d’acconto, relativamente alle provvigioni afferenti all’attività accessoria d’intermediazione assicurativa.

 

Infine, relativamente all’obbligo di registrazione delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio relativamente alle provvigioni loro corrisposte, l’Agenzia rileva che l’attuale articolo 25 del Decreto IVA separa l’obbligo di annotare in un apposito registro le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati dall’esercizio del diritto alla detrazione, stabilendo che la registrazione deve essere eseguita «comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno». Peraltro, anche l’articolo 36bis del Decreto IVA nel disciplinare la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta con rinuncia al diritto alla detrazione dall’imposta eventualmente dovuta di quella relativa agli acquisti e alle importazioni dispone, comunque, l’obbligo di registrare gli acquisti.

 

Agevolazione “prima casa” con dichiarazione di successione presentata oltre il termine di 12 mesi

Pubblicata una nuova consulenza giuridica dell’Agenzia delle entrate in ordine all’individuazione di un limite temporale alla possibilità di richiedere l’agevolazione “prima casa” in un momento successivo al termine per la presentazione della dichiarazione di successione (Agenzia delle entrate,

In relazione all’agevolazione ”prima casa” per i trasferimenti derivanti da successioni o donazioni, l’articolo 69 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, comma 3, prevede che le imposte ipotecaria e catastale vengano applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione. Il successivo comma 4 dello stesso articolo 69 dispone che le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, siano rese dall’interessato nella dichiarazione di successione.

 

Al riguardo, la circolare 7 maggio 2001, n. 44, dell’Agenzia chiarisce che la volontà di fruire delle agevolazioni deve essere affermata dal richiedente con una dichiarazione sostitutiva, da allegare alla dichiarazione di successione e nella quale deve essere evidenziata la sussistenza, al momento del trasferimento dell’immobile, dei requisiti e delle condizioni previste per l’acquisto della prima abitazione. Nel caso in cui non siano state rese dal contribuente le dichiarazioni relative ai requisiti e alle condizioni per fruire dell’agevolazione “prima casa”, nella dichiarazione di successione, la risoluzione 2 ottobre 2006, n. 110/E chiarisce che la possibilità di integrare successivamente l’atto, può estendersi anche ai trasferimenti di immobili derivanti da successione o donazione.

 

Pertanto, al pari delle ipotesi di omissione delle suddette dichiarazioni nell’atto di compravendita, è possibile, con un atto integrativo, nella medesima forma dell’atto precedente, rendere successivamente le dichiarazioni omesse, anche per i trasferimenti derivanti da successione e donazione.

Nei trasferimenti per successione, dunque, le citate dichiarazioni devono essere rese in sede di dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva.

 

In relazione ai termini per la presentazione della dichiarazione di successione, l’articolo 31 del TUS prevede che la dichiarazione debba essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata.

Con riferimento ai termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta, il successivo articolo 33 prevede che i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio.

Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio a norma dell’art. 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa, si procede d’ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell’imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L’avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa (articolo 27 del TUS, comma 4).

Dal combinato disposto dei suddetti articoli, emerge che nelle ipotesi in cui la dichiarazione di successione sia presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio e, comunque, entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione, la dichiarazione sia liquidata dall’ufficio.

 

La possibilità di richiedere l’agevolazione ”prima casa”, con dichiarazione integrativa o sostitutiva, trova un limite temporale nella notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, ex articolo 27, comma 3, del TUS.

In caso di dichiarazione di successione omessa, l’Agenzia ritiene che l’agevolazione ”prima casa” possa essere richiesta entro il termine di decadenza dall’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione e, dunque, entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa.

 

Nelle ipotesi in cui la dichiarazione di successione sia presentata in un momento successivo allo scadere del termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’agevolazione ”prima casa” non potrà essere richiesta in mancanza del suddetto requisito al momento dell’apertura della successione, atteso che la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto (ex Nota II-bis, lettera a) o in un atto integrativo prima dello scadere del termine di diciotto mesi (risoluzione 27 aprile 2017, n. 53).

CCNL Assicurazioni Anapa: raggiunta l’intesa per il rinnovo

I primi giorni di gennaio verrà formalizzato l’accordo che prevede aumenti retributivi e l’erogazione dell’Una Tantum

Le OO.SS. First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna e Uilca-Uil hanno reso noto, con comunicato del 19 dicembre 2024, che è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del CCNL Assicurazioni Anapa. Per quel che riguarda la parte economica, a decorrere da giugno 2024, viene riconosciuto un aumento tabellare pari a 99,00 euro per la figura di riferimento del 3° livello. Inoltre, è prevista una somma di 950,00 euro a titolo di Una Tantum che verrà erogata a febbraio 2025 (prima tranche) e gennaio 2026 (seconda tranche). 
Dal punto di vista normativo viene introdotto un nuovo sistema premiante welfare che può essere scelto in alternativa a quello precedente. Verrà anche costituita una specifica commissione per la definizione di una nuova figura professionale, il cui nome generico sarà “impiegato commerciale”. Novità anche sulle norme che regolano le giornate festive e semifestive, il periodo di prova per i neoassunti, il periodo di preavviso in caso di cessazione del rapporto di lavoro, missione e trasferimenti. 
Nei primi giorni di gennaio 2025 verrà formalizzato l’accordo, tramite un incontro apposito.