CCNL Istituzioni Agidae: apertura delle trattative

Le OO.SS. presentano la piattaforma all’incontro di apertura

Il 22 luglio 2024, le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, hanno presentato la piattaforma nell’incontro di apertura delle trattative per il rinnovo del CCNL di settore.
In essa, si sottolinea l’urgenza di una sottoscrizione del contratto che riconosca aspetti economici e normativi più rispondenti alla necessità di valorizzare gli operatori del settore, anche in considerazione delle difficoltà affrontate nel periodo covid.
Inoltre, le sigle sindacali evidenziano la necessità di procedere ad una revisione degli istituti in coerenza con la piattaforma unitaria, come:
– aumento delle retribuzioni;
– classificazione del personale;
– crescita professionale;
– indennità;
– mercato del lavoro ed estensione del perimetro delle tutele.
I prossimi incontri sono previsti per il 10 e 20 settembre 2024 e il 3 ottobre 2024.

Nuovi chiarimenti del Fisco sul regime speciale lavoratori impatriati

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla possibilità di applicare il regime speciale per lavoratori impatriati alle indennità corrisposte a titolo di incentivo all’esodo e a titolo di importo transattivo (Agenzia delle entrate, risoluzione 23 luglio 2024, n. 40). 

L’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR prevede l’applicazione della tassazione separata anche alle indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, nonché alle somme e ai valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazione relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Come già chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 29/E/2001, tra le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro rientrano anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo.

 

L’articolo 19, comma 2, primo periodo, del TUIR prevede che per tali redditi la tassazione avvenga, in via provvisoria, da parte del sostituto d’imposta e, successivamente, l’imposta dovuta sia oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle entrate, con l’applicazione dell’aliquota media del quinquennio precedente o facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.

 

Alla quota delle indennità di fine rapporto, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo.

 

Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione del ”regime speciale per i lavoratori impatriati”, è stato già chiarito dall’Agenzia che i redditi agevolati devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal TUIR per le singole categorie di reddito, vale a dire dall’articolo 51, se derivanti da rapporti di lavoro dipendente, dall’articolo 52, se derivanti da rapporti assimilati al lavoro dipendente e dall’articolo 54 se derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Tale disposizione, chiarisce l’Agenzia, deve intendersi riferita ai redditi che ”ordinariamente” concorrono alla formazione del reddito complessivo e non anche ai redditi soggetti a tassazione separata.

 

Pertanto, sono esclusi dal regime speciale i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, compresi quelli ai quali l’imposta si applica separatamente , tra cui le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro dipendente.

 

Nel caso di specie, dunque, le somme spettanti a titolo di ”incentivo all’esodo” e di ”importo transattivo” ai tre dipendenti, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro con l’istante, in generale, sono soggette al regime della tassazione separata, fino all’importo di 1.000.000,00 euro e al regime della tassazione ordinaria, per la quota parte eccedente detto importo. Pertanto, fino all’importo di euro 1.000.000,00, l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata in sede di loro erogazione.

Riguardo, poi, alla possibilità di applicare il regime speciale alle predette somme per la soglia superiore a un milione di euro, l’Agenzia fa presente che l’istante dovrà assoggettare a tassazione ordinaria le somme eccedenti la predetta soglia.

Congedo parentale: aggiornata la procedura di presentazione delle domande

Comunicata l’implementazione della modalità che permette di inoltrare la richiesta di indennità maggiorata (INPS, messaggio 23 luglio 2024, n. 2704).

L’INPS ha comunicato l’avvenuta implementazione della procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata (articolo 1, comma 359, Legge n. 197/2022 e l’articolo 1, comma 179, Legge n. 213/2023).

L’Istituto ha anche precisato che non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.  

A tale fine è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.

La procedura

Peraltro, nella circolare n. 57/2024 l’INPS precisava che “la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, secondo cui la nuova disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del medesimo Testo Unico, successivamente al 31 dicembre 2023, non è una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un mese ulteriore, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione”.

Quindi, la procedura richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) nel caso in cui la data del parto o la data di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nell’anno 2022. Nel caso in cui, invece, l’evento ricada nel 2023, l’inserimento di almeno una delle suddette date, se successiva al 31 dicembre 2023, è necessaria per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024).

Nel caso in cui, infine, l’evento nascita o l’ingresso in famiglia si verifichi a partire dal 1° gennaio 2024, vengono applicate le disposizioni della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e non è quindi necessario, ai fini del diritto alla fruizione dell’ulteriore mese della quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024), l’accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo).

Lo stesso criterio opera nel caso di figli nati a partire dal 1° gennaio 2023 in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 359 della Legge di bilancio 2023.

Inoltre, la procedura di acquisizione della domanda è stata modificata consentendo, attualmente, di presentare la domanda di congedo parentale per i soli periodi che iniziano non più tardi di 2 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa.

L’implementazione effettuata non preclude la possibilità per il lavoratore di comunicare la necessità di fruire del congedo parentale con un maggiore preavviso al datore di lavoro. Al riguardo, l’INPS rammenta, infatti, che il termine contenuto nell’articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede un preavviso minimo, non inferiore a 5 giorni (2 giorni per il congedo parentale fruito a ore), ma non esclude un preavviso superiore.

CCNL Turismo Confesercenti: siglata l’intesa

Tra le novità un aumento economico di 200,00 euro al quarto livello, il potenziamento del contratto a tempo determinato e rafforzamento del welfare 

Il 22 luglio è stata siglata da Confesercenti ( (Assoturismo, Fiepet, Assohotel, Assoviaggi, Assocamping, Fiba) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da Aziende del settore turismo.
Il contratto decorre dal 1°luglio 2024 fino al 31 dicembre 2027.
A livello economico previsto un aumento totale di 200,00 euro, sul IV livello.
E’ specificato che la tranche di aumento  con decorrenza dal mese di giugno 2024 è erogata ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione con la retribuzione di agosto 2024 come arretrato rinnovo CCNL tenendo conto dell’incidenza su tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti, differiti maturati dal mese di giugno 2024.

Livello  Paga base giugno 2024  Paga base giugno 2025  Paga base giugno 2026 Paga base giugno 2027 Paga base dicembre 2027 
Qa 1.788,71 1.854,49  1.920,26  1.969,60  2.035,37 
Qb 1.615,23 1.674,63  1.734,02  1.778,57  1.837,97 
1 1.463,34 1.517,16  1.570,97  1.611,33  1.665,14 
2 1.289,89 1.337,33  1.384,76  1.420,33  1.467,77 
3 1.185,29 1.228,88  1.272,47  1.305,16  1.348,74 
4 1.087,75 1.127,75  1.167,75  1.197,75  1.237,75 
5 985,26 1.021,49  1.057,72  1.084,89  1.121,13 
6S 926,08 960,13  994,19  1.019,73  1.053,78 
6 904,54 937,80  971,06  996,01  1.029,27 
7 812,03 841,89  871,75  894,14  924,00 

Per le aziende della ristorazione collettiva.

Livello  Paga base giugno 2024  Paga base settembre 2025  Paga base settembre 2026 Paga base giugno 2027 Paga base dicembre 2027 
Qa 1.788,71 1.854,49  1.920,26  1.969,60  2.035,37 
Qb 1.615,23 1.674,63  1.734,02  1.778,57  1.837,97 
1 1.463,34 1.517,16  1.570,97  1.611,33  1.665,14 
2 1.289,89 1.337,33  1.384,76  1.420,33  1.467,77 
3 1.185,29 1.228,88  1.272,47  1.305,16  1.348,74 
4 1.087,75 1.127,75  1.167,75  1.197,75  1.237,75 
5 985,26 1.021,49  1.057,72  1.084,89  1.121,13 
6S 926,08 960,13  994,19  1.019,73  1.053,78 
6 904,54 937,80  971,06  996,01  1.029,27 
7 812,03 841,89  871,75  894,14  924,00 

Per le aziende minori.

Livello  Paga base giugno 2024  Paga base giugno 2025  Paga base giugno 2026 Paga base giugno 2027 Paga base dicembre 2027 
Qa 1.783,03 1.848,81 1.914,58  1.963,92  2.029,69 
Qb 1.610,07 1.669,47  1.728,86  1.773,41  1.832,81 
1 1.458,18 1.512,00  1.565,81  1.606,17  1.659,98 
2 1.285,50 1.332,94 1.380,37  1.415,94  1.463,38 
3 1.181,42 1.225,01  1.268,60  1.301,29  1.344,87 
4 1.084,39 1.124,39  1.164,39  1.194,39  1.234,39 
5 982,16 1.018,39   1.054,62  1.081,79  1.118,03 
6S 923,24 957,21 991,35  1.016,89  1.050,94 
6 901,70 934,96  968,22  993,17  1.026,43 
7 809,45 839,31  869,17  891,56  921,42 

Previsto il rafforzamento del welfare ampliando la gamma degli istituti  e condividendo l’obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Stabilito, inoltre, il potenziamento dei contratti a termine per hotel e campeggi, per i grandi eventi, alle pari opportunità, alla violenza di genere ed alla genitorialità.
Entro la fine del 2024 verrà costituita una commissione paritetica nazionale volta ad affrontare i temi legati a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,

CIPL Agricoltura Operai Brescia: siglato il rinnovo

A livello economico previsti aumenti sui salari e sulle indennità

Lo scorso 18 luglio è stato sottoscritto dalle Organizzazione Sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e dalle Associazioni Datoriali Confagricoltura, Coldiretti e Cia il contratto per gli Operai Agricoli e Florovivaisti per il quadriennio 2024-2027.
Viene, innanzitutto, istituito l’EBAT (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale) su cui dovrebbero transitare l’implementazione di specifiche prestazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, la promozione di azioni concrete in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di contrasto al caporalato. A tal proposito, viene inoltre previsto in capo a EBAT, il contrasto al caporalato con la costituzione di un registro per il contrasto al caporalato.
E’ riconosciuto un incremento delle retribuzioni  del 6,4%:
– 5% da luglio 2024;
– 0,7% da gennaio 2025;
– 0,7% da luglio 2025.
Previsti incrementi sulle:
– indennità di mungitura a 0,055 euro per ogni quintale di latte consegnato a uso industriale;
– indennità di capo fiduciario da 45,00 euro a 60,00 euro mensili.

PMI: istruzioni e chiarimenti MIMIT per l’accesso alle agevolazioni della Nuova Sabatini Capitalizzazione

La circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, del MIMIT integra e modifica la circolare n. 410823/2022 e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione” nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.

Dal Ministero delle imprese e del made in Italy arrivano le istruzioni per l’accesso alla Nuova Sabatini Capitalizzazione, apportando modifiche alla circolare n. 410823/2022 a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del D.I. 19 gennaio 2024, n. 43, recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.

 

La circolare definisce, in particolare, le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:

  • 5% per le micro e piccole imprese;

  • 3,575% per le medie imprese.

Come chiarito nella circolare, esclusivamente per le PMI che possono beneficiare delle agevolazioni ai sensi del decreto Capitalizzazione, il processo di capitalizzazione deve rispettare i seguenti termini e modalità:

  1. la delibera di aumento di capitale sociale, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare determinate caratteristiche;

  2. l’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso;

  3. la PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, è tenuta a versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine;

  4. il versamento della quota dell’aumento di capitale non versato, secondo i termini e le modalità previste dal precedente punto, deve risultare effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, e dall’articolo 9, comma 2, del decreto Capitalizzazione.

Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.

CCNL Ceramica Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti retributivi, Una Tantum, fondo previdenziale e rafforzamento della parte normativa 

Il 22 luglio scorso è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL da parte delle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil con le rappresentanze aziendali di Confindustria Ceramica. Il rinnovo, che riguarda oltre 25mila addetti ai lavori e circa 220 imprese, interessa le lavoratrici ed i lavoratori dei settori piastrelle, ceramica sanitaria e materiali refrattari, con scadenza il 30 giugno 2027. 
Per quanto concerne la parte economica, è previsto un aumento salariale sui minimi Tem di 205,00 euro (Livello D1) nel periodo di vigenza suddiviso il 4 tranches:
55,00 euro da settembre 2024;
40,00 euro da luglio 2025;
50,00 euro da luglio 2026;
60,00 euro da giugno 2027
Inoltre, con la retribuzione di ottobre è prevista l’erogazione di un’Una Tantum pari a 710,00 euro per la vacanza contrattuale, con la possibilità, per chi volesse, di destinare la somma al fondo integrativo Foncer. Il welfare contrattuale consta di 3,75 euro sul fondo previdenziale Foncer. L’aumento complessivo Tec è pari a 208,75 euro. 
Dal punto di vista normativo, invece, sono state migliorate le discipline che riguardano la tutela delle donne vittime di violenza di genere, il congedo parentale, la conservazione del posto di lavoro, il capitolo su salute-sicurezza-ambiente, i permessi RLSSA, la formazione su specifiche tematiche, lo smart working e l’inquadramento dei lavoratori. 
Ora è tutto demandato nelle mani delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, chiamati a votare l’intesa all’interno delle assemblee. 

CCNL Commercio Confcommercio: sottoscritto accordo integrativo in materia di apprendistato

Ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante restano in vigore le precedenti figure professionali fino al 30 settembre 2024 

Il 27 giugno 2024 Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno sottoscritto un accordo integrativo alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante.
Nel rinnovo del contratto collettivo nazionale del terziario, distribuzione e servizi siglato il 22 marzo 2024 le Parti Sociali avevano individuato nuove figure professionali della classificazione del personale. Nel successivo accordo del 28 marzo 2024, in considerazione della necessità di individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL, avevano concordato, ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione per il 1° giugno 2024
Con l’accordo siglato nei giorni scorsi le Parti Sociali hanno invece stabilito che fino alla stessa data e per gli stessi fini restano in vigore le precedenti figure professionali.
La scadenza del 31 maggio 2024 entro cui individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL è stata prorogata al 30 settembre 2024. Pertanto fino al 30 settembre 2024, ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante, restano in vigore le precedenti figure professionali. 

ISCRO, arrivano le istruzioni amministrative

Fornito un quadro completo sulla normativa e sulle indicazioni procedurali relative all’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (INPS, circolare 23 luglio 2024, n. 84).

L’INPS ha fornito le istruzioni amministrative e procedurali in materia di Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Inoltre, la circolare in argomento include anche un ampio quadro normativo relativo alla misura.

Infatti, l’ISCRO è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 386) e disciplinata dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, articolo 1, commi da 142 a 155), con un ultimo intervento di modificazione del comma 155 di quest’ultima da parte del D.L. n. 60/2024.

In particolare, l’articolo 1, comma 143 della Legge n. 213/2023, prevede che l’indennità ISCRO è riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

Tale indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata in possesso di requisiti particolari: assenza di titolarità di trattamento pensionistico diretto e di iscrizione presso altre forme previdenziali obbligatorie; non essere beneficiari di Assegno di inclusione; un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda; dichiarazione nell’anno precedente alla presentazione della domanda, di un reddito non superiore a 12.000 euro; essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda

Per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno anno di fruizione, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di patronato sul portale web dell’Istituto. Laddove il 31 ottobre cada di domenica la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

Per il 2024 la domanda di indennità ISCRO sarà disponibile dal 1° agosto 2024 e potrà essere presentata fino al 31 ottobre 2024.

In sede di presentazione della domanda per l’accesso all’indennità ISCRO il richiedente la prestazione è tenuto ad autorizzare l’INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige dei propri dati di contatto nell’ambito del Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa, nonché del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche ai fini della sottoscrizione del Patto di attivazione digitale sulla piattaforma digitale per l’inclusione sociale e lavorativa.

I ricorsi

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

online, mediante le credenziali di accesso SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 e CNS utilizzando il servizio “Ricorsi amministrativi” disponibile sul sito dell’INPS nella sezione “Imprese e Liberi Professionisti”;

– tramite gli istituti di patronato e gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi offerti agli stessi.

Istruzioni procedurali

La gestione dell’istruttoria delle domande di indennità ISCRO sarà completamente automatizzata e prenderà in esame i dati reddituali dichiarati in fase di presentazione della domanda, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto.

Le domande accolte saranno riprocessate automaticamente, una volta consolidati presso l’Agenzia delle Entrate i redditi relativi a tutti gli anni di osservazione, per verificare la conformità dell’esito della prima istruttoria nella determinazione del diritto e della misura della prestazione. Nei casi in cui venissero rilevati scostamenti o non conformità si procederà con le opportune azioni correttive e/o all’eventuale recupero delle somme erogate.

CCNL Ortofrutticoli ed agrumari: siglato il rinnovo 2024-2027 con aumenti retributivi e novità normative

Aumenti di 165,00 euro al 6° livello e indennità per i lavoratori disagiati

Il 20 luglio scorso è stato diramato un comunicato stampa da parte di Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Friutimprese, che attesta l’avvenuta sottoscrizione del rinnovo del CCNL ortofrutticoli ed agrumari 2024-2027, scaduto il 31 dicembre 2023. Il contratto riguarda i dipendenti da aziende ortofrutticole e agrumarie che occupano circa 60mila lavoratrici e lavoratori. I sindacati si dicono soddisfatti per il raggiungimento dell’intesa che interviene sul potere di acquisto dei salari e dà importanti risposte alle specificità di settore. Il rinnovo prevede un incremento economico di 165,00 euro riferito al 6° livello, con un aumento pari dell’11,04%, erogato in 4 tranches:
65,00 euro dal 1° settembre 2024;
20,00 euro dal 1° giugno 2025;
20,00 euro dal 1° giugno 2025;
60,00 euro dal 1° agosto 2027
Oltre alle novità in materia economica sono previste anche buone notizie sul fronte normativo tra cui:
– aumento delle ore per le assemblee sindacali e delle ore di permesso per gli Rls, per assistenza figli e familiari;
– limite al ricorso al tempo determinato e alla somministrazione pari al 20% dei contratti a tempo indeterminato per ognuna delle due fattispecie;
– obbligo, in caso di appalto, di applicare il presente contratto;
– riconoscimento di una integrazione del 20% della quattordicesima mensilità per il periodo in cui la lavoratrice è in maternità;
– ampliamento del diritto di precedenza per la riassunzione degli stagionali. 
Per le donne vittime di violenza di genere è previsto il diritto al trasferimento in un’altra unità produttiva. Le aziende sono chiamate a garantire l’obbligo di garantire la copertura assicurativa sanitaria mediante il Fondo Est o, in alternativa, pagando direttamente al lavoratore la prestazione integrativa. 
Per le mansioni considerate “disagiate” viene ampliata la platea dei beneficiari dell’indennità “disagio freddo” per chi opera all’interno delle celle frigorifere. Viene introdotta l’indennità “disagio caldo” per i lavoratori che devono prestare servizio per lunghi periodi esposti al calore degli impianti.